Ordinanza 145/1986 (ECLI:IT:COST:1986:145)
Massima numero 12411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  11/06/1986;  Decisione del  11/06/1986
Deposito del 18/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 145/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978 ("PROROGATI" EX ART. 67, O PROTRATTI EX ART. 71 S.L.) - RINNOVAZIONE EX LEGE (COSTITUENTE, IN REALTA', NUOVA PROROGA) E RELATIVA DISCIPLINA - PRECEDENTE DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITA' DI TUTTE LE DISPOSIZIONI CENSURATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale (sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost.) dell'art. 1, commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), come convertito nella l. 5 aprile 1985, n. 118, essendo gia' stata dichiarata, l'illegittimita' costituzionale di tutte le norme censurate (concernenti il diritto del conduttore al cd. "rinnovo" delle locazioni non abitative gia' prorogate o protratte in via transitoria, ex artt. 67 e 71, l. n. 392 del 1978, nonche' ex art. 15-bis, d.l. n. 9 del 1982, convertito in l. n. 94 del 1982). - S. n. 108/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte