Ordinanza 148/1986 (ECLI:IT:COST:1986:148)
Massima numero 12414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  11/06/1986;  Decisione del  11/06/1986
Deposito del 18/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 148/86. CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - CONFISCA OBBLIGATORIA - QUESTIONI GIA' ESAMINATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo della carta di circolazione, anche se provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento - sollevate, per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo di una irragionevole identita' di trattamento tra veicoli suscettibili di regolarizzazione e veicoli che non lo sono, e di una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disposizione del precedente comma primo dello stesso art. 21 l. 689 che, per il caso di accertata violazione dell'art. 32, comma primo, l. n. 990 del 1969, consente invece di evitare la confisca con il pagamento congiunto della sanzione pecuniaria e del premio di assicurazione. Invero - come la Corte, nel dichiarare inammissibili identiche questioni ha gia' osservato - la reductio ad legitimitatem della norma denunciata e' dai giudici a quibus ipotizzata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralita' di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte