Sentenza 150/1986 (ECLI:IT:COST:1986:150)
Massima numero 12416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  24/06/1986;  Decisione del  24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12417


Titolo
SENT. 150/86 A. COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - PROVVISTA E MANUTENZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - ACCOLLO DEI RELATIVI ONERI DI SPESA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Lo Stato, dovendo attuare "nei servizi che dipendono" da esso "il piu' ampio decentramento amministrativo" (art. 5 Cost.), ben puo' valersi, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative (ed analogamente a quanto nella Carta espressamente previsto per l'attivita' amministrativa delle Regioni), degli uffici dei Comuni (oltre che delle Province e degli altri enti locali), evitando, in tal modo, di creare, anche nelle localita' piu' decentrate, propri ed appositi organi tecnici che costituirebbero un doppione di quelli degli enti territoriali. Sicche' - a parte il non pertinente richiamo all'art. 110 Cost., che segna piuttosto il confine tra le competenze del Consiglio superiore della magistratura e quelle del Ministro della giustizia - il censurato affidamento ai Comuni dei compiti di provvista e manutenzione dei locali adibiti ad uffici giudiziari non confligge con gli artt. 5 e 128 Cost.; ne' tali articoli risultano violati in conseguenza dell'accollo ai Comuni medesimi delle relative spese, tenuto conto della entita' del contributo statale annuo che la stessa legge prevede, e del sostegno dato dallo Stato alla finanza locale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 l. 24 aprile 1941, n. 392 e dell'art. 91, lett. D), n. 1, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli artt. 5, 110 e 128 Cost., in forza dei quali - rispettivamente - i comuni sono tenuti, con accollo del relativo onere finanziario, alla provvista e manutenzione dei locali ad uso degli uffici giudiziari che in essi hanno sede, ed alle spese per gli uffici di conciliazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 110

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte