Sentenza 150/1986 (ECLI:IT:COST:1986:150)
Massima numero 12417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  24/06/1986;  Decisione del  24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12416


Titolo
SENT. 150/86 B. COMUNI E PROVINCE - COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - PROVVISTA E MANUTENZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - LOCALI DEMANIALI DESTINATI A TALE USO - CORRESPONSIONE DEL CANONE DA PARTE DEL COMUNE - CONTRIBUTO DELLO STATO - MISURA - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELL'AMMONTARE DEL CANONE - ASSERITE LIMITAZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, commi terzo e quarto, e 3, comma terzo, della legge 24 aprile 1941, n. 392, nella parte in cui prevedono, per il caso di destinazione di beni demaniali ad uso di uffici giudiziari dopo l'entrata in vigore della legge stessa, la semplice possibilita' di aumenti discrezionali del contributo statale ai Comuni, anziche' l'automatico adeguamento di esso all'ammontare del canone corrisposto dai Comuni medesimi, in quanto la questione e' stata prospettata sull'assunto che tale adeguamento automatico sarebbe stato previsto solo per il caso in cui l'anzidetta destinazione fosse gia' in atto al momento di entrata in vigore della l. n. 392, cit.; mentre la norma prevedente l'integrazione automatica del contributo - dalla quale in effetti deriverebbe la denunciata disparita' di trattamento - aveva carattere contingente, cioe' era stata adottata per operare esclusivamente nel primo periodo di applicazione della legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte