Sentenza 151/1986 (ECLI:IT:COST:1986:151)
Massima numero 11946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
24/06/1986; Decisione del
24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Titolo
SENT. 151/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI - PARAMETRI - RICHIAMO ALL'ART. 97 COST. - INIDONEITA' A SOSTANZIARE UNA AUTONOMA CENSURA.
SENT. 151/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI - PARAMETRI - RICHIAMO ALL'ART. 97 COST. - INIDONEITA' A SOSTANZIARE UNA AUTONOMA CENSURA.
Testo
Il richiamo all'art. 97 Cost. non e' idoneo a sostanziare un'autonoma censura quando si tratti di impugnazione diretta di una legge dello Stato da parte della Regione ai sensi dell'art. 2, l cost. 9 febbraio 1948, n. 1, essendo tale impugnazione destinata a far valere non gia' la violazione di qualsiasi precetto costituzionale (e neppure di quelli che attengono all'organizzazione amministrativa in se' considerata) ma soltanto di quelli che individuano la sfera delle competenze regionali costituzionalmente garantite.
Il richiamo all'art. 97 Cost. non e' idoneo a sostanziare un'autonoma censura quando si tratti di impugnazione diretta di una legge dello Stato da parte della Regione ai sensi dell'art. 2, l cost. 9 febbraio 1948, n. 1, essendo tale impugnazione destinata a far valere non gia' la violazione di qualsiasi precetto costituzionale (e neppure di quelli che attengono all'organizzazione amministrativa in se' considerata) ma soltanto di quelli che individuano la sfera delle competenze regionali costituzionalmente garantite.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte