Sentenza 16/2021 (ECLI:IT:COST:2021:16)
Massima numero 43573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  26/01/2021;  Decisione del  26/01/2021
Deposito del 11/02/2021; Pubblicazione in G. U. 17/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43574  43575  43576


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento ad opponendum spiegato dall'associazione ANCE Sicilia - Collegio regionale dei Costruttori edili siciliani nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. L'associazione interveniente non è titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione.

Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. Ciò vale a fortiori alla luce del nuovo art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un'opinione scritta in qualità di amici curiae. (Precedenti citati: sentenze n. 3 del 2021 e allegata ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020, n. 134 del 2020, n. 56 del 2020 e allegata ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020; ordinanze n. 111 del 2020, n. 37 del 2020, n. 213 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  19/07/2019  n. 13  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4  ter