Sentenza 151/1986 (ECLI:IT:COST:1986:151)
Massima numero 11947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  24/06/1986;  Decisione del  24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  11946  11950  11953  11964


Titolo
SENT. 151/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI - PARAMETRI - PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - PORTATA - PRINCIPIO NON PERTINENTE ALLA TUTELA DI COMPETENZE REGIONALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - NON INVOCABILITA' QUALE PARAMETRO.

Testo
Il principio del giusto procedimento - a parte la questione se esso abbia o meno natura costituzionale - e' strettamente collegato con la tutela delle situazioni dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri, ma non concerne la tutela di competenze regionali costituzionalmente garantite, che e' oggetto del giudizio di impugnazione diretta di leggi statali da parte della Regione; onde in tale sede non e' pertinente il richiamo alla violazione del principio anzidetto. - S. n. 13/1962 che, con riferimento all'art. 42 Cost. ha definito il principio del giusto procedimento come principio generale dell'ordinamento statale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte