Sentenza 151/1986 (ECLI:IT:COST:1986:151)
Massima numero 11950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
24/06/1986; Decisione del
24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Titolo
SENT. 151/86 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE VENETO - BELLEZZE NATURALI (TUTELA DELLE) - VINCOLI PAESISTICI - ZONE E LOCALITA' PROTETTE - INDIVIDUAZIONE ED ELENCAZIONE PER CATEGORIE DA PARTE DELLO STATO - IMPOSIZIONE DEL VINCOLO PAESISTICO IN RAGIONE DI UNA RICONSIDERAZIONE AUTONOMA ED INTEGRALE DELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - SCELTA CONFORME AI VALORI PRIMARI TUTELATI DALL'ART. 9 COST. - RAPPORTO DI CONCORRENZA E NON DI SEPARAZIONE RISPETTO ALLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA URBANISTICA - INTERVENTI STATALI ADOTTATI SOLO IN CASO DI INERZIA REGIONALE - GIUSTIFICAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 151/86 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE VENETO - BELLEZZE NATURALI (TUTELA DELLE) - VINCOLI PAESISTICI - ZONE E LOCALITA' PROTETTE - INDIVIDUAZIONE ED ELENCAZIONE PER CATEGORIE DA PARTE DELLO STATO - IMPOSIZIONE DEL VINCOLO PAESISTICO IN RAGIONE DI UNA RICONSIDERAZIONE AUTONOMA ED INTEGRALE DELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - SCELTA CONFORME AI VALORI PRIMARI TUTELATI DALL'ART. 9 COST. - RAPPORTO DI CONCORRENZA E NON DI SEPARAZIONE RISPETTO ALLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA URBANISTICA - INTERVENTI STATALI ADOTTATI SOLO IN CASO DI INERZIA REGIONALE - GIUSTIFICAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1 d.l. 27 giugno 1985, n. 312 come sostituito in sede di conversione dall'art. 1 l. 8 agosto 1985, n. 431, discostandosi nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore (l. n. 1497 del 1939) introduce una tutela del paesaggio improntata a integralita' e globalita', implicante, cioe', una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce del valore estetico-culturale, in aderenza all'art. 9 Cost., che assume tale valore come primario. Detta tutela non esclude ne' assorbe la configurazione dell'urbanistica quale funzione ordinatrice degli usi e della trasformazioni del suolo nello spazio e nel tempo, devoluta alle Regioni: la nuova normativa provvede, bensi', al raccordo - nell'ambito stesso della nuova tutela e nei suoi rapporti con l'urbanistica - tra competenze statali e competenze regionali, mediante soluzioni ispirate al principio di leale cooperazione, sia istituendo un rapporto di concorrenza, strutturato in modo che le competenze statali sono esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto cio' sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela; sia proiettando quest'ultima (in modo dinamico) sul piano dell'urbanistica, col regolare l'esercizio qualificato, e teleologicamente orientato in senso estetico-culturale, di competenze regionali in materia urbanistica. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), come sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, aggiuntivo di un comma quinto all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.; all'art. 1, ultimo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; agli artt. 80, 81, 82, 83, nonche' 66 e seguenti, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 1, comma primo, lett. a) e c), e comma terzo, nn. 1, 2 e 3, della legge 22 luglio 1975, n. 382, in relazione alla legge 29 giugno 1939, n. 1497). - S. nn. 239/1982, 94 e 359/1985.
L'art. 1 d.l. 27 giugno 1985, n. 312 come sostituito in sede di conversione dall'art. 1 l. 8 agosto 1985, n. 431, discostandosi nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore (l. n. 1497 del 1939) introduce una tutela del paesaggio improntata a integralita' e globalita', implicante, cioe', una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce del valore estetico-culturale, in aderenza all'art. 9 Cost., che assume tale valore come primario. Detta tutela non esclude ne' assorbe la configurazione dell'urbanistica quale funzione ordinatrice degli usi e della trasformazioni del suolo nello spazio e nel tempo, devoluta alle Regioni: la nuova normativa provvede, bensi', al raccordo - nell'ambito stesso della nuova tutela e nei suoi rapporti con l'urbanistica - tra competenze statali e competenze regionali, mediante soluzioni ispirate al principio di leale cooperazione, sia istituendo un rapporto di concorrenza, strutturato in modo che le competenze statali sono esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto cio' sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela; sia proiettando quest'ultima (in modo dinamico) sul piano dell'urbanistica, col regolare l'esercizio qualificato, e teleologicamente orientato in senso estetico-culturale, di competenze regionali in materia urbanistica. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), come sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, aggiuntivo di un comma quinto all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.; all'art. 1, ultimo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; agli artt. 80, 81, 82, 83, nonche' 66 e seguenti, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 1, comma primo, lett. a) e c), e comma terzo, nn. 1, 2 e 3, della legge 22 luglio 1975, n. 382, in relazione alla legge 29 giugno 1939, n. 1497). - S. nn. 239/1982, 94 e 359/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1972
n. 8
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 66 e ss.
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 80
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 81
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 82
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 83
legge 22/07/1975
n. 382
art. 1
co. 1 lett.A e C
legge 22/07/1975
n. 382
art. 1
co. 3 nn.1,2 e 3
legge 29/06/1939
n. 1497
art. 0