Sentenza 151/1986 (ECLI:IT:COST:1986:151)
Massima numero 11953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
24/06/1986; Decisione del
24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Titolo
SENT. 151/86 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI PAESISTICI - IMPOSIZIONE IN RAGIONE DI UNA AUTONOMA ED INTEGRALE RICONSIDERAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - RAPPORTO DI CONCORRENZA E NON DI SEPARAZIONE TRA COMPETENZA STATALE E REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 151/86 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI PAESISTICI - IMPOSIZIONE IN RAGIONE DI UNA AUTONOMA ED INTEGRALE RICONSIDERAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - RAPPORTO DI CONCORRENZA E NON DI SEPARAZIONE TRA COMPETENZA STATALE E REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Lo statuto speciale conferisce alla Regione Friuli Venezia Giulia competenza soltanto integrativa e di attuazione in materia paesaggistica (art. 6, n. 3) e competenza primaria limitatamente all'urbanistica (art. 4, n. 12), onde, valutata la distinzione fra le due materie ed i loro rapporti nella nuova normativa, le doglianze della Regione Friuli-Venezia Giulia circa la lesione di competenze urbanistiche ad essa spettanti restano confutate dalla circostanza che la nuova normativa, introdotta con la legge 8 agosto 1985, n. 431, introduce una tutela del paesaggio improntata ad integralita' e globalita', implicante, cioe', una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce del valore estetico-culturale in aderenza all'art. 9 Cost. che assume tale valore come primario. La nuova normativa prevede quindi il raccordo - nell'ambito della nuova tutela e nei suoi rapporti con l'urbanistica - fra competenze statali e regionali mediante soluzioni ispirate al principio di leale cooperazione. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 8 agosto 1985, n. 431, impugnata - nel suo complesso ed in particolare nell'art. 2, comma primo - dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 12, della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia), in relazione all'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 22 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116; all'art. 27 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; e all'art. 58 della suindicata legge cost. n. 1 del 1963). - S. nn. 94 e 359/1985.
Lo statuto speciale conferisce alla Regione Friuli Venezia Giulia competenza soltanto integrativa e di attuazione in materia paesaggistica (art. 6, n. 3) e competenza primaria limitatamente all'urbanistica (art. 4, n. 12), onde, valutata la distinzione fra le due materie ed i loro rapporti nella nuova normativa, le doglianze della Regione Friuli-Venezia Giulia circa la lesione di competenze urbanistiche ad essa spettanti restano confutate dalla circostanza che la nuova normativa, introdotta con la legge 8 agosto 1985, n. 431, introduce una tutela del paesaggio improntata ad integralita' e globalita', implicante, cioe', una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce del valore estetico-culturale in aderenza all'art. 9 Cost. che assume tale valore come primario. La nuova normativa prevede quindi il raccordo - nell'ambito della nuova tutela e nei suoi rapporti con l'urbanistica - fra competenze statali e regionali mediante soluzioni ispirate al principio di leale cooperazione. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 8 agosto 1985, n. 431, impugnata - nel suo complesso ed in particolare nell'art. 2, comma primo - dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 12, della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia), in relazione all'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 22 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116; all'art. 27 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; e all'art. 58 della suindicata legge cost. n. 1 del 1963). - S. nn. 94 e 359/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 80
decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1965
n. 1116
art. 22
decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975
n. 902
art. 27
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1972
n. 8
art. 1