Sentenza 152/1986 (ECLI:IT:COST:1986:152)
Massima numero 12420
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  24/06/1986;  Decisione del  24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12418  12419  12421  12422  12423


Titolo
SENT. 152/86 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ATTRIBUZIONI SUSCETTIBILI DI DAR LUOGO A CONFLITTO - COMPETENZE "DELEGATE" ALLA REGIONE - ESCLUSIONE - DISTINZIONE DALLE ATTRIBUZIONI PROPRIE DELLA REGIONE - VALORE - NECESSITA' DI REGOLARE CON LEGGE L'ORDINE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ININFLUENZA SUL VALORE DELLA DISTINZIONE.

Testo
La necessita' di regolare con legge l'ordine delle competenze regionali non toglie valore alla distinzione - da cui dipende, in base alla l. 11 marzo 1953, n. 87, l'esperibilita' o meno, da parte delle Regioni, di conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato - fra competenze proprie, costituenti il patrimonio e la ragione di identita' dell'autonomia regionale, e competenze meramente delegate: distinzione che sta anzi a fondamento dello stesso concetto di delega posto a base della norma costituzionale che disciplina l'istituto (art. 118, comma secondo, Cost.). Ove, pertanto, un atto amministrativo (nella specie una circolare ministeriale) si discosti dall'ordine stabilito con legge, esso e' suscettivo di dar luogo all'esperimento del conflitto di attribuzione solo se, in tal modo, finisca con l'invadere una competenza regionale propria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte