Sentenza 152/1986 (ECLI:IT:COST:1986:152)
Massima numero 12423
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
24/06/1986; Decisione del
24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Titolo
SENT. 152/86 F. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI LOMBARDIA, TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA, UMBRIA E PUGLIA - RIVENDICAZIONE, DI COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - COMPETENZE MERAMENTE "DELEGATE" ALLE REGIONI - INESPERIBILITA' DEL RIMEDIO - DEDOTTA LESIONE DELL'ART. 97, COMMA PRIMO, COST. - PARAMETRO NON INVOCABILE EX SE IN SEDE DI CONFLITTO - INAMMISSIBILITA' DEI CONFLITTI SOLLEVATI.
SENT. 152/86 F. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI LOMBARDIA, TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA, UMBRIA E PUGLIA - RIVENDICAZIONE, DI COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - COMPETENZE MERAMENTE "DELEGATE" ALLE REGIONI - INESPERIBILITA' DEL RIMEDIO - DEDOTTA LESIONE DELL'ART. 97, COMMA PRIMO, COST. - PARAMETRO NON INVOCABILE EX SE IN SEDE DI CONFLITTO - INAMMISSIBILITA' DEI CONFLITTI SOLLEVATI.
Testo
Le attribuzioni delegate alle Regioni non sono, in linea di principio, difendibili col rimedio del conflitto di attribuzioni ed in particolare non lo sono quelle delegate in materia di tutela ambientale ex art. 82 d.P.R. n. 616/1977 ed in ogni caso la norma costituzionale sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma primo, Cost.) non e' ex se invocabile in sede di conflitto di attribuzione, potendo in tal sede discutersi unicamente dell'osservanza delle norme costituzionali relative al riparto delle competenze fra i due enti. (Inammissibilita' dei conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Puglia, avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 16 ottobre 1985, n. 3786, impugnata - per invasione delle attribuzioni in materia di tutela ambientale delegate alle Regioni ex art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977, e per violazione dell'art. 97, comma primo, Cost. - in quanto afferma la competenza dello stesso Ministero a rilasciare (ai sensi dell'art. 32, l. n. 47 del 1985) il parere sulla concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite su aree sottoposte a vincolo paesistico, nonche' ad autorizzare, in tali aree, le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali o le attivita' di ricerca e di estrazione). - S. n. 97/1977 e 359/1985.
Le attribuzioni delegate alle Regioni non sono, in linea di principio, difendibili col rimedio del conflitto di attribuzioni ed in particolare non lo sono quelle delegate in materia di tutela ambientale ex art. 82 d.P.R. n. 616/1977 ed in ogni caso la norma costituzionale sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma primo, Cost.) non e' ex se invocabile in sede di conflitto di attribuzione, potendo in tal sede discutersi unicamente dell'osservanza delle norme costituzionali relative al riparto delle competenze fra i due enti. (Inammissibilita' dei conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Puglia, avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 16 ottobre 1985, n. 3786, impugnata - per invasione delle attribuzioni in materia di tutela ambientale delegate alle Regioni ex art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977, e per violazione dell'art. 97, comma primo, Cost. - in quanto afferma la competenza dello stesso Ministero a rilasciare (ai sensi dell'art. 32, l. n. 47 del 1985) il parere sulla concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite su aree sottoposte a vincolo paesistico, nonche' ad autorizzare, in tali aree, le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali o le attivita' di ricerca e di estrazione). - S. n. 97/1977 e 359/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte