Sentenza 153/1986 (ECLI:IT:COST:1986:153)
Massima numero 12427
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  24/06/1986;  Decisione del  24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12424  12425  12426  12428  12429


Titolo
SENT. 153/86 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE LOMBARDIA - BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - RIVENDICAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DELLA COMPETENZA AD AUTORIZZARE, NELLE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO, LE OPERE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI - COMPETENZA MERAMENTE DELEGATA ALLE REGIONI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
Le competenze meramente delegate alla Regione non sono, in linea di principio, difendibili col rimedio del conflitto di sttribuzione e, in particolare, non lo sono le attribuzioni - in materia paesistica - delegate con l'art. 82 d.P.R. 616/1977 (delle quali la ricorrente lamenta la lesione), in quanto caratterizzate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti. Ne' la legge n. 431 del 1985, ridisciplinando e integrando, in sede di conversione del d.l. n. 312 del 1985, il contenuto dell'art. 82, ha alterato la configurazione della delega da esso operata. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato dalla Regione Lombardia, avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 31 agosto 1985, n. 8, nella parte concernente la competenza - che la circolare riconoscerebbe propria dell'anzidetto Ministero, anche prima del decorso del termine concesso alla Regione per pronunciarsi in merito - ad autorizzare, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, le opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni statali). - S. nn. 359/1985 e 97/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte