Sentenza 153/1986 (ECLI:IT:COST:1986:153)
Massima numero 12428
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
24/06/1986; Decisione del
24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Titolo
SENT. 153/86 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA REGIONI E STATO (GIUDIZIO PER) - REGIONI LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MOLISE E PUGLIA - BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - MANCATA ADOZIONE DA PARTE DELLE REGIONI, ENTRO IL 31 DICEMBRE 1986, DI STRUMENTI URBANISTICI ORIENTATI ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO - SPETTANZA AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DEL POTERE DI ADOTTARE (IN VIA SURROGATORIA), IN ORDINE AL TERRITORIO RELATIVO ALLE ZONE PROTETTE DA VINCOLO PAESISTICO EX LEGE, I PREVISTI PIANI PAESISTICI.
SENT. 153/86 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA REGIONI E STATO (GIUDIZIO PER) - REGIONI LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MOLISE E PUGLIA - BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - MANCATA ADOZIONE DA PARTE DELLE REGIONI, ENTRO IL 31 DICEMBRE 1986, DI STRUMENTI URBANISTICI ORIENTATI ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO - SPETTANZA AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DEL POTERE DI ADOTTARE (IN VIA SURROGATORIA), IN ORDINE AL TERRITORIO RELATIVO ALLE ZONE PROTETTE DA VINCOLO PAESISTICO EX LEGE, I PREVISTI PIANI PAESISTICI.
Testo
Il particolare rilievo che, nell'ambito della nuova tutela del valore estetico-culturale introdotta dalla l. n. 431, assume la proiezione (dinamica) di tale valore in campo urbanistico e l'esigenza di pronta e piena realizzazione della tutela stessa, giustificano l'attribuzione allo Stato (in aggiunta ai poteri inibitori connessi al vincolo paesistico) di poteri surrogatori comprensivi, per quel che riguarda il territorio relativo alle zone protette, dell'adozione di piani paesistici in luogo della Regione rimasta inerte, ovvero di altri interventi, anch'essi limitati alla specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Spetta allo Stato - in caso di mancata redazione da parte delle Regioni, entro il 31 dicembre 1986, dei piani di cui all'art. 1-bis, comma primo, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 - provvedere, sollecitate e sentite le Regioni stesse, ad adottare, in ordine al territorio relativo alle zone protette ex comma quinto, art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977 (aggiunto dall'art. 1 del d.l. n. 312, come convertito dalla legge n. 431), i piani paesistici o gli altri interventi previsti dal comma secondo del precitato art. 1-bis; e sono, percio', infondate le doglianze delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Molise e Puglia, avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 31 agosto 1985, n. 8, nella parte in cui afferma che, in caso di inerzia delle Regioni, l'anzidetto Ministero provvede alla formazione dei piani paesistici. - S. n. 151/1986.
Il particolare rilievo che, nell'ambito della nuova tutela del valore estetico-culturale introdotta dalla l. n. 431, assume la proiezione (dinamica) di tale valore in campo urbanistico e l'esigenza di pronta e piena realizzazione della tutela stessa, giustificano l'attribuzione allo Stato (in aggiunta ai poteri inibitori connessi al vincolo paesistico) di poteri surrogatori comprensivi, per quel che riguarda il territorio relativo alle zone protette, dell'adozione di piani paesistici in luogo della Regione rimasta inerte, ovvero di altri interventi, anch'essi limitati alla specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Spetta allo Stato - in caso di mancata redazione da parte delle Regioni, entro il 31 dicembre 1986, dei piani di cui all'art. 1-bis, comma primo, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 - provvedere, sollecitate e sentite le Regioni stesse, ad adottare, in ordine al territorio relativo alle zone protette ex comma quinto, art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977 (aggiunto dall'art. 1 del d.l. n. 312, come convertito dalla legge n. 431), i piani paesistici o gli altri interventi previsti dal comma secondo del precitato art. 1-bis; e sono, percio', infondate le doglianze delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Molise e Puglia, avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 31 agosto 1985, n. 8, nella parte in cui afferma che, in caso di inerzia delle Regioni, l'anzidetto Ministero provvede alla formazione dei piani paesistici. - S. n. 151/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte