Sentenza 154/1986 (ECLI:IT:COST:1986:154)
Massima numero 12430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
24/06/1986; Decisione del
24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 154/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - AZIONE DEL LOCATORE PER IL RILASCIO - MANCATA RICHIESTA, DA PARTE DEL CONDUTTORE, DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SPETTANTEGLI PER LA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE - CONSEGUENZE - NON ESEGUIBILITA' DELLA SENTENZA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE - IPOTIZZATO ONERE, A CARICO DEL LOCATORE, DI RICHIEDERE, NELLO STESSO GIUDIZIO DI COGNIZIONE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE, ANCHE LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 154/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - AZIONE DEL LOCATORE PER IL RILASCIO - MANCATA RICHIESTA, DA PARTE DEL CONDUTTORE, DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SPETTANTEGLI PER LA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE - CONSEGUENZE - NON ESEGUIBILITA' DELLA SENTENZA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE - IPOTIZZATO ONERE, A CARICO DEL LOCATORE, DI RICHIEDERE, NELLO STESSO GIUDIZIO DI COGNIZIONE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE, ANCHE LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
In base al diritto "vivente", cosi' come risulta dall'indirizzo interpretativo seguito dalla Cassazione - fermo restando che per l'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (c.d. dell'"equo canone"), l'esecuzione del provvedimento di rilascio e' comunque condizionata all'"avvenuta" corresponsione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale -, e' da riconoscere al locatore la legittimazione a richiedere la determinazione dell'indennita' dovuta al conduttore anche al di fuori e al di la' del procedimento instaurato con la domanda di rilascio dell'immobile locato, nel senso che egli possa dar vita, promuovendo azione di accertamento, ad altro apposito giudizio di cognizione, prima o dopo aver ottenuto il titolo per il rilascio, oppure, eventualmente, proporre domanda riconvenzionale per la determinazione dell'indennita' nello stesso procedimento di opposizione all'esecuzione instaurato dal conduttore. Va, percio', escluso che il locatore non possa utilmente agire in executivis ove la sentenza di rilascio non contenga anche la liquidazione dell'indennita' di avviamento, e, quindi, che subisca eccessive restrizioni per far valere il proprio diritto al rilascio dell'immobile in quanto costretto ad azionare contemporaneamente contro di se' un diritto altrui. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - dell'art. 69, commi settimo ed ottavo, della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice rimettente, imporrebbero al locatore, come unica via per evitare di ottenere una sentenza poi in concreto non eseguibile, di richiedere, nello stesso giudizio di cognizione promosso per il rilascio dell'immobile ad uso commerciale, anche la liquidazione dell'indennita' di avviamento qualora il conduttore non abbia avanzato, in proposito, alcuna richiesta).
In base al diritto "vivente", cosi' come risulta dall'indirizzo interpretativo seguito dalla Cassazione - fermo restando che per l'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (c.d. dell'"equo canone"), l'esecuzione del provvedimento di rilascio e' comunque condizionata all'"avvenuta" corresponsione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale -, e' da riconoscere al locatore la legittimazione a richiedere la determinazione dell'indennita' dovuta al conduttore anche al di fuori e al di la' del procedimento instaurato con la domanda di rilascio dell'immobile locato, nel senso che egli possa dar vita, promuovendo azione di accertamento, ad altro apposito giudizio di cognizione, prima o dopo aver ottenuto il titolo per il rilascio, oppure, eventualmente, proporre domanda riconvenzionale per la determinazione dell'indennita' nello stesso procedimento di opposizione all'esecuzione instaurato dal conduttore. Va, percio', escluso che il locatore non possa utilmente agire in executivis ove la sentenza di rilascio non contenga anche la liquidazione dell'indennita' di avviamento, e, quindi, che subisca eccessive restrizioni per far valere il proprio diritto al rilascio dell'immobile in quanto costretto ad azionare contemporaneamente contro di se' un diritto altrui. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - dell'art. 69, commi settimo ed ottavo, della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice rimettente, imporrebbero al locatore, come unica via per evitare di ottenere una sentenza poi in concreto non eseguibile, di richiedere, nello stesso giudizio di cognizione promosso per il rilascio dell'immobile ad uso commerciale, anche la liquidazione dell'indennita' di avviamento qualora il conduttore non abbia avanzato, in proposito, alcuna richiesta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte