Sentenza 155/1986 (ECLI:IT:COST:1986:155)
Massima numero 12431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  24/06/1986;  Decisione del  24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 155/86. IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - REGIONE SICILIA - AGEVOLAZIONI PER LA COSTRUZIONE O IL TRASFERIMENTO DI CASE NON DI LUSSO - TASSAZIONE IN MISURA FISSA - PROTRAZIONE DEI TERMINI PER L'APPLICABILITA' DEL BENEFICIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 5 della l.reg. Sicilia 30 luglio 1969, n. 29, consentendo di sottoporre a tassazione fissa l'imposta di registro per le iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo di acquisto dei terreni destinati alla costruzione di case non di lusso, non solo richiama ancora in vita le leggi del 1954 che disponevano il beneficio della tassazione fissa, ma abolisce addirittura i termini che quelle leggi e le successive proroghe (delle quali ultime la Corte ha gia' avuto modo, peraltro, di dichiarare l'illegittimita') avevano fissato per l'ultimazione delle costruzioni ai fini dell'applicabilita' del beneficio stesso. Senonche', le leggi statali, nel prevedere agevolazioni tributarie in materia di costruzione o trasferimento di case non di lusso, non hanno mai consentito l'applicazione in misura fissa delle imposte in esame, ma soltanto (variamente, nel tempo) semplici riduzioni di aliquota. La norma censurata e' pertanto in contrasto con i criteri stabiliti, in via generale, dalla legislazione statale, e, per conseguenza, con l'art. 36 dello Statuto, il quale va interpretato nel senso che la Regione e' tenuta ad osservare i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, ed implica, percio', che la legge regionale debba adeguarsi alla tipologia adottata, per ogni singolo tributo, dalla legge statale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo in parte qua - per contrasto con l'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana - l'art. 5 della l. regionale 30 luglio 1969, n. 29. - S. nn. 2/1965, 90/1965, 23/1966 e 158/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte