Sentenza 156/1986 (ECLI:IT:COST:1986:156)
Massima numero 12433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
24/06/1986; Decisione del
24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12432
Titolo
SENT. 156/86 B. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AD INCARICATI PER L'OPERA PRESTATA NELL'INTERESSE DELLA PROCEDURA - RECLAMO AL TRIBUNALE AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE - - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA INVIOLABILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 156/86 B. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AD INCARICATI PER L'OPERA PRESTATA NELL'INTERESSE DELLA PROCEDURA - RECLAMO AL TRIBUNALE AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE - - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA INVIOLABILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Se si ritiene che ai fini del reclamo al tribunale avverso i decreti del giudice delegato "di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata", siano applicabili - una volta caducata la normativa ex art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - le regole codicistiche sui procedimenti in camera di consiglio, combinate, peraltro, quanto alla decorrenza del termine, con la disciplina propria della materia fallimentare (cosi' come ha opinato il giudice rimettente), il dies a quo deve essere identificato nella data del deposito del decreto (analogamente a quanto prescritto dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di reclamo contro i provvedimenti decisori del giudice delegato al fallimento in materia di piani di riparto dell'attivo, per colmare la lacuna aperta con la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 23 e 26, l. fall., nella parte riguardante tali provvedimenti). Ma il coordinamento - in tal modo istituito - tra gli artt. 739 e 741 cod. proc. civ. e l'art. 26, cit., rende necessaria la declaratoria di illegittimita' costituzionale dei combinati disposti giacche' - con decisione resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo - la Corte ha ritenuto inidonea ad assicurare lo svolgimento di processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data di pronuncia del decreto impugnato, invece che in quella della sua comunicazione o notificazione. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 24, comma primo e secondo, Cost. - i suindicati artt. 739 e 741, nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti anzidetti, fanno decorrere il termine per l'impugnazione dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali. - S. n. 42/1981, dichiarativa della incostituzionalita' dell'art. 26 in relazione all'art. 23 l. fall.. - S. n. 303/1985, resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo, l. fall., che ha ritenuto non idonea ad assicurare lo svolgimento del processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data della pronuncia del decreto impugnato e non gia' in quella della sua comunicazione.
Se si ritiene che ai fini del reclamo al tribunale avverso i decreti del giudice delegato "di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata", siano applicabili - una volta caducata la normativa ex art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - le regole codicistiche sui procedimenti in camera di consiglio, combinate, peraltro, quanto alla decorrenza del termine, con la disciplina propria della materia fallimentare (cosi' come ha opinato il giudice rimettente), il dies a quo deve essere identificato nella data del deposito del decreto (analogamente a quanto prescritto dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di reclamo contro i provvedimenti decisori del giudice delegato al fallimento in materia di piani di riparto dell'attivo, per colmare la lacuna aperta con la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 23 e 26, l. fall., nella parte riguardante tali provvedimenti). Ma il coordinamento - in tal modo istituito - tra gli artt. 739 e 741 cod. proc. civ. e l'art. 26, cit., rende necessaria la declaratoria di illegittimita' costituzionale dei combinati disposti giacche' - con decisione resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo - la Corte ha ritenuto inidonea ad assicurare lo svolgimento di processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data di pronuncia del decreto impugnato, invece che in quella della sua comunicazione o notificazione. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 24, comma primo e secondo, Cost. - i suindicati artt. 739 e 741, nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti anzidetti, fanno decorrere il termine per l'impugnazione dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali. - S. n. 42/1981, dichiarativa della incostituzionalita' dell'art. 26 in relazione all'art. 23 l. fall.. - S. n. 303/1985, resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo, l. fall., che ha ritenuto non idonea ad assicurare lo svolgimento del processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data della pronuncia del decreto impugnato e non gia' in quella della sua comunicazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte