Servizi pubblici essenziali - Norme della Regione Siciliana - Trasporto pubblico locale - Proroga per un triennio dei contratti di affidamento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, che, al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strade di interesse regionale e locale, dispone la proroga per un triennio dei contratti di affidamento relativi a tali servizi e stabilisce che il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti apporti le conseguenti modifiche ai contratti in essere, allo scopo di adeguarne gli importi ai corrispondenti stanziamenti di bilancio. La norma impugnata dal Governo, non contemplando l'indizione di regolari gare d'appalto per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale, contrasta con la disciplina statale vigente nella materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza. (Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2018, n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006).
Per costante giurisprudenza costituzionale, va ascritto alla materia della tutela della concorrenza qualunque intervento normativo di proroga delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale già in essere, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di riferimento delle discipline di tal fatta. Se disposte dal legislatore regionale, le proroghe invadono perciò la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che rappresenta sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2021, n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006).