Sentenza 208/2024 (ECLI:IT:COST:2024:208)
Massima numero 46452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  25/11/2024;  Decisione del  25/11/2024
Deposito del 19/12/2024; Pubblicazione in G. U. 27/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46448  46449  46450  46451


Titolo
Esecuzione penale – In genere – Sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato, non appellata dall’imputato o dal suo difensore – Riduzione di un sesto della pena da parte del giudice dell’esecuzione – Omessa previsione della possibilità, per lo stesso giudice, di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – Disposizione che, disciplinando i poteri del giudice dell’esecuzione, è strettamente collegata ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima – Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, in parte qua. (Classif. 098001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici. Per esigenze di maggiore certezza giuridica è opportuno estendere in via consequenziale l’illegittimità costituzionale in parte qua già dichiarata in relazione all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. anche all’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., che detta un’espressa disciplina dei poteri del giudice dell’esecuzione nell’ipotesi regolata da detto articolo.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 676  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27