Sentenza 157/1986 (ECLI:IT:COST:1986:157)
Massima numero 12434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  24/06/1986;  Decisione del  24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12435


Titolo
SENT. 157/86 A. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - CONCILIATORE (COMPETENZA DEL) - SVOLGIMENTO DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE FUORI DEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 22, R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12 - SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI GIUDICE SPECIALE - SOPRAVVENUTO AUMENTO DEI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE CONCILIATORE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA ED ININFLUENZA NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONCILIATORE - AMBITO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E QUALIFICA DI GIUDICE ORDINARIO - SOPRAVVENUTO AUMENTO DEI LIMITI DI COMPETENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIVIETO COSTITUZIONALE DI ISTITUZIONE DI GIUDICI SPECIALI - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA ED ININFLUENZA NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale quando sia stata sollevata con ordinanza che non motivi affatto in punto di rilevanza (eludendo, di conseguenza, il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione proposta), ovvero allorche' la stessa risulti assolutamente ininfluente sulla decisione da adottare nel giudice di merito. (Inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza e per irrilevanza - della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 106, comma secondo, e 102, comma secondo, Cost. - degli artt. 1, 3 e 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399, nelle parti in cui e' previsto che la funzione giurisdizionale del giudice conciliatore si svolga al di fuori dei limiti di cui all'art. 21 (rectius 22) del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario, e che lo stesso Giudice Conciliatore svolga funzioni di giudice speciale, poiche' - a parte l'omessa motivazione sulla rilevanza - coinvolgendo l'ambito della funzione giurisdizionale e la qualifica di giudice ordinario del Conciliatore, la questione risulta del tutto ininfluente ai fini della decisione dell'eccezione di incompetenza per valore del pretore investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo su cui verte il giudizio principale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 2

Costituzione  art. 106  co. 2

Altri parametri e norme interposte