Sentenza 157/1986 (ECLI:IT:COST:1986:157)
Massima numero 12435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
24/06/1986; Decisione del
24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12434
Titolo
SENT. 157/86 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - PRETORE - CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI - SOPRAVVENUTO AUMENTO DEL LIMITE DI COMPETENZA PER VALORE - VALORE SUPERIORE A LIRE UN MILIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - INAPPLICABILITA', NEL GIUDIZIO A QUO, DELLA NORMA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PRETORE - COMPETENZA PER VALORE DI CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI - SOPRAVVENUTO AUMENTO DEL LIMITE DI COMPETENZA PER VALORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - NON APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 157/86 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - PRETORE - CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI - SOPRAVVENUTO AUMENTO DEL LIMITE DI COMPETENZA PER VALORE - VALORE SUPERIORE A LIRE UN MILIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - INAPPLICABILITA', NEL GIUDIZIO A QUO, DELLA NORMA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PRETORE - COMPETENZA PER VALORE DI CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI - SOPRAVVENUTO AUMENTO DEL LIMITE DI COMPETENZA PER VALORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - NON APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale riguardante disposizioni legislative che non possono trovare applicazione nel giudizio di provenienza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, Cost. - dell'art. 2 (rectius 1) della legge 30 luglio 1984, n. 399, nella parte in cui attribuisce alla competenza del pretore le cause relative a beni mobili di valore non inferiore a lire 1.000.001, poiche', in quanto gia' pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 399, il giudizio a quo deve essere definito - in forza dell'art. 8, comma secondo, stessa legge - dal giudice competente secondo le norme vigenti anteriormente, restando, percio', esclusa, nel caso, l'applicabilita' della disposizione oggetto di doglianza, e, dunque, la rilevanza della questione prospettata).
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale riguardante disposizioni legislative che non possono trovare applicazione nel giudizio di provenienza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, Cost. - dell'art. 2 (rectius 1) della legge 30 luglio 1984, n. 399, nella parte in cui attribuisce alla competenza del pretore le cause relative a beni mobili di valore non inferiore a lire 1.000.001, poiche', in quanto gia' pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 399, il giudizio a quo deve essere definito - in forza dell'art. 8, comma secondo, stessa legge - dal giudice competente secondo le norme vigenti anteriormente, restando, percio', esclusa, nel caso, l'applicabilita' della disposizione oggetto di doglianza, e, dunque, la rilevanza della questione prospettata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte