Ordinanza 158/1986 (ECLI:IT:COST:1986:158)
Massima numero 12436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  24/06/1986;  Decisione del  24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 158/86. CACCIA - FUCILE DA CACCIA CON OTTENUTA REGOLARE LICENZA - MANCATO VERSAMENTO DELLA TASSA PRESCRITTA: SANZIONI - MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLA LICENZA: SANZIONI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 699 c.p., 15 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita') e 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia),come modificato dall'art. 1 della l. 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui rendono punibile come porto abusivo di armi il comportamento di colui che porta con se' un fucile per il quale ha ottenuto regolare licenza, ma senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi, in asserita difformita' da altre norme che, per analoghe omissioni di pagamento di tassa, non prevedono corrispondenti sanzioni; e degli stessi artt. 699 c.p. e 15 l. n. 497/1974, unitamente agli artt. 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (T.U. delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative), tabella alleg. A ed 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nella parte in cui "fanno derivare conseguenze di carattere penale dalla mancata regolarizzazione della licenza di caccia, conseguenze invece non previste in relazione ad altre autorizzazioni (ad es., patente di guida)". Ed infatti - come gia' rilevato dalla Corte nel dichiarare infondata analoga questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 del citato r.d. 1016/1939, in riferimento all'identico parametro dell'art. 3 Cost. - "nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie, ma connesse anche alla tutela del patrimonio faunistico" e l'apprezzamento di tali differenziate istanze (in termini di rilevanza penale della omissione degli adempimenti ad esso correlativi) rientra nella discrezionalita' del legislatore. - S. n. 272/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte