Ordinanza 159/1986 (ECLI:IT:COST:1986:159)
Massima numero 12437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  24/06/1986;  Decisione del  24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 159/86. LEGGI PENALI - LOTTIZZAZIONI ABUSIVE - PRETESA ILLEGITTIMITA' DELL'USO DELL'ESPRESSIONE "LOTTIZZAZIONE" - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Va dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 25, comma secondo, e 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma primo, della l. 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni - sollevata sotto il profilo che tale articolo non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione", da esso usato, sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Difatti, con numerose pronunzie la Corte ha ritenuto legittimo, anche con riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza e, con specifico riguardo al termine "lottizzazione", ha escluso che esso imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. - S. nn. 49/1980; 156, 169 e 194/1983; O. nn. 5/1984 e 75/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte