Ordinanza 160/1986 (ECLI:IT:COST:1986:160)
Massima numero 12438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/06/1986;  Decisione del  24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 160/86. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - ESENZIONE DALL'INVIM DECENNALE DEI BENEFICI ECCLESIASTICI - LAMENTATA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ENTI EMANANTI DA CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), 2 lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'IRPEG) e 8, l. 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina sul reddito delle persone fisiche,... e altre norme in materia fiscale) nella parte in cui limitano l'esonero dall'INVIM decennale ai benefici ecclesiastici con esclusione degli altri enti morali non cattolici. Infatti, la Corte ha gia' rilevato - nel dichiarare infondata analoga questione - la ratio legis, cui si informa l'impugnata esenzione fiscale e che concerne in modo esclusivo i "benefici" (e non pure altri enti) ecclesiastici, non si presta ad inglobare istituzioni religiose o parareligiose diverse, atteso che, nel sistema conseguente all'applicazione dell'art. 30, terzo comma, del Concordato 11 febbraio 1929 e quanto meno fino all'entrata in vigore della nuova disciplina sugli enti e benefici ecclesiastici, lo Stato "ha interesse a prender parte alla gestione dei benefici ecclesiastici" perche' congruabili dallo Stato stesso. Ne' e' ipotizzabile alcuna violazione degli artt. 8 e 19 Cost., che garantiscono eguale liberta' di culto ma non identita' di regolamento dei rapporti delle varie confessioni religiose con lo Stato; e neppure dell'art. 20 Cost. perche' l'esenzione in parola neppure in modo indiretto si presta ad essere configurata come "gravame fiscale" atto a discriminare le confessioni religiose acattoliche. - S. n. 86/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 20

Altri parametri e norme interposte