Ordinanza 161/1986 (ECLI:IT:COST:1986:161)
Massima numero 12439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/06/1986;  Decisione del  24/06/1986
Deposito del 27/06/1986; Pubblicazione in G. U. 02/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 161/86. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) - MANCATA ESCLUSIONE DEI REDDITI DI IMPRESA MINORE, DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (SENZA DEPOSITO) E DEGLI AGENTI ASSICURATORI - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 4, n. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria), 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'IRPEF) e 1, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'ILOR), nella parte in cui non prevedono che siano esclusi dall'ILOR i redditi della piccola impresa e, in particolare, quelli dei rappresentanti di commercio (senza deposito) e degli agenti assicuratori, nonostante che trattisi di redditi derivanti esclusivamente o prevalentemente da lavoro autonomo e percio' non assimilabili ai "redditi di impresa" (cui la detta imposta resta circoscritta. Come la Corte ha gia' rilevato infatti, nel dichiarare inammissibile analoga questione, la proposta impugnativa, per un verso, postula nuove classificazioni dei tipi di reddito interne a quelle operate dal legislatore, che la Corte non e' abilitata ad introdurre; e, per altro verso, si risolve in un problema di mera esegesi (che non raggiunge il livello della questione di costituzionalita'), dovendo i singoli giudici, di volta in volta, valutare se i redditi considerati appartengano alla categoria dei redditi di impresa ovvero a quella dei redditi di lavoro autonomo. - S. nn. 42/1980 e 87/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte