Sentenza 165/1986 (ECLI:IT:COST:1986:165)
Massima numero 12443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
25/06/1986; Decisione del
25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Titolo
SENT. 165/86 A. COOPERAZIONE E COOPERATIVA - COOPERATIVE - SVILUPPO - INTERVENTO DELLA LEGGE STATALE IN MATERIA DI COMPETENZA PRIMARIA DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. 27 febbraio 1985, n. 49, artt. 1-14, 17, 20 e 23.
SENT. 165/86 A. COOPERAZIONE E COOPERATIVA - COOPERATIVE - SVILUPPO - INTERVENTO DELLA LEGGE STATALE IN MATERIA DI COMPETENZA PRIMARIA DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. 27 febbraio 1985, n. 49, artt. 1-14, 17, 20 e 23.
Testo
Oggetto delle norme contenute negli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e' l'impulso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza, ma la materia "sviluppo della cooperazione" e' attribuita dall'art. 4, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige alla competenza regionale. Ne' l'impostazione della legge o i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attivita' in una dimensione nazionale o ultraregionale, che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato; cosi' come neppure nell'economia della legge, il momento creditizio si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensita' degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, perche' in contrasto con l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 1 e 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, delle norme di attuazione emanate in materia, gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige. - S. nn. 16/1956 e 356/1985.
Oggetto delle norme contenute negli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e' l'impulso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza, ma la materia "sviluppo della cooperazione" e' attribuita dall'art. 4, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige alla competenza regionale. Ne' l'impostazione della legge o i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attivita' in una dimensione nazionale o ultraregionale, che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato; cosi' come neppure nell'economia della legge, il momento creditizio si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensita' degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, perche' in contrasto con l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 1 e 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, delle norme di attuazione emanate in materia, gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige. - S. nn. 16/1956 e 356/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 3
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n.20
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.3
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.8
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 15
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 78
decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978
n. 1017
art. 5