Sentenza 165/1986 (ECLI:IT:COST:1986:165)
Massima numero 12444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
25/06/1986; Decisione del
25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Titolo
SENT. 165/86 B. COOPERAZIONE E COOPERATIVA - COOPERATIVE - SVILUPPO - INTERVENTO LEGISLATIVO STATALE - LAMENTATA INVASIONE DI COMPETENZE LEGISLATIVE E DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 165/86 B. COOPERAZIONE E COOPERATIVA - COOPERATIVE - SVILUPPO - INTERVENTO LEGISLATIVO STATALE - LAMENTATA INVASIONE DI COMPETENZE LEGISLATIVE E DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Pur essendo applicabile anche nelle Province di Trento e Bolzano la legge 27 febbraio 1985, n. 49, avendo per oggetto l'incremento della cooperazione - materia che lo Statuto speciale assegna alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige - non viola le competenze delle suddette Province. Ne' viola la loro autonomia finanziaria, dato che i "Fondi" da essa istituiti vengono bensi' finanziati con disponibilita' prelevate dal Fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ma attingendo a stanziamenti non ancora impegnati e senza incidere quindi sulla quota di essi di cui e' prevista riserva a favore delle Province. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge 27 febbraio 1985, n. 49 sollevate in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, n. 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e 78 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 5 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017).
Pur essendo applicabile anche nelle Province di Trento e Bolzano la legge 27 febbraio 1985, n. 49, avendo per oggetto l'incremento della cooperazione - materia che lo Statuto speciale assegna alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige - non viola le competenze delle suddette Province. Ne' viola la loro autonomia finanziaria, dato che i "Fondi" da essa istituiti vengono bensi' finanziati con disponibilita' prelevate dal Fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ma attingendo a stanziamenti non ancora impegnati e senza incidere quindi sulla quota di essi di cui e' prevista riserva a favore delle Province. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge 27 febbraio 1985, n. 49 sollevate in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, n. 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e 78 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 5 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 3
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n.20
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.3
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.8
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 15
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 78
decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978
n. 1017
art. 5