Sentenza 166/1986 (ECLI:IT:COST:1986:166)
Massima numero 12446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  25/06/1986;  Decisione del  25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 166/86. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - INTERVENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI "SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE" - VIOLAZIONE DI COMPETENZA RISERVATA ALLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In virtu' dell'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) lo "sviluppo della cooperazione" e' materia riservata alla competenza della Regione Trentino Alto-Adige. Disponendo in tale materia, in quanto prevede la erogazione di mutui a cooperative attraverso un fondo di rotazione istituito presso l'Amministrazione provinciale, la legge della Provincia di Bolzano riapprovata il 26 giugno 1985, concernente "interventi finanziari della Provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupazione", impugnata con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, e' percio' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'indicata norma statutaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 4