Sentenza 167/1986 (ECLI:IT:COST:1986:167)
Massima numero 12447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
25/06/1986; Decisione del
25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Titolo
SENT. 167/86 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - SISTEMA DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - IRRILEVANZA NEL PROCESSO DI PROVENIENZA (PROMOSSO EX ART. 700 C.P.C. E GIA' DEFINITO CON PROVVEDIMENTO D'URGENZA CONTESTUALE ALLA RIMESSIONE) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 167/86 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - SISTEMA DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - IRRILEVANZA NEL PROCESSO DI PROVENIENZA (PROMOSSO EX ART. 700 C.P.C. E GIA' DEFINITO CON PROVVEDIMENTO D'URGENZA CONTESTUALE ALLA RIMESSIONE) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. - degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730; e 10 legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti i contributi obbligatori di malattia gravanti su tutti i cittadini ed in ispecie sui titolari di un rapporto di lavoro. L'incidente risulta, infatti, irrilevante in quanto il giudice a quo - adito ex art. 700 c.p.c. - ha provveduto, nella stessa ordinanza di rimessione, a sospendere, per le parti in causa, la riscossione dei contributi, cosi' definendo il relativo giudizio.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. - degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730; e 10 legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti i contributi obbligatori di malattia gravanti su tutti i cittadini ed in ispecie sui titolari di un rapporto di lavoro. L'incidente risulta, infatti, irrilevante in quanto il giudice a quo - adito ex art. 700 c.p.c. - ha provveduto, nella stessa ordinanza di rimessione, a sospendere, per le parti in causa, la riscossione dei contributi, cosi' definendo il relativo giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte