Sentenza 167/1986 (ECLI:IT:COST:1986:167)
Massima numero 12448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
25/06/1986; Decisione del
25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Titolo
SENT. 167/86 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - LIBERI PROFESSIONISTI - DIVERSITA' DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CARICO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
SENT. 167/86 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - LIBERI PROFESSIONISTI - DIVERSITA' DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CARICO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 14, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate dai giudici rimettenti senza motivazione alcuna in punto di rilevanza dell'incidente, ovvero con esclusivo richiamo ad "osservazioni" e "considerazioni" contenute in ordinanze di rimessione relative a giudizi diversi.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 14, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate dai giudici rimettenti senza motivazione alcuna in punto di rilevanza dell'incidente, ovvero con esclusivo richiamo ad "osservazioni" e "considerazioni" contenute in ordinanze di rimessione relative a giudizi diversi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte