Sentenza 167/1986 (ECLI:IT:COST:1986:167)
Massima numero 12450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  25/06/1986;  Decisione del  25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12447  12448  12449  12451  12452  12453  12454


Titolo
SENT. 167/86 D. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - LIBERI PROFESSIONISTI - DISCIPLINA DELLA LORO PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA E RELATIVO CARICO, NEGLI ANNI 1980-1984 - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'assunto che la partecipazione contributiva imposta ai liberi professionisti per le relative prestazioni sanitarie sarebbe piu' gravosa di quella richiesta, singulatim, ad altre categorie di assistiti (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, lavoratori dipendenti), e' in assoluto concretamente indimostrato; senza dire che non costituisce idoneo tertium comparationis il riferimento indiscriminato e generico all'una o all'altra delle categorie degli assistiti. L'intero sistema della contribuzione sociale di malattia, inoltre, non confligge, per difetto di razionale univocita' degli orientamenti di fondo e dei criteri contributivi adottati, con il principio di eguaglianza inteso come espressione di coerenza dell'ordinamento giuridico. Nella specie il legislatore con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, pur realizzando un radicale mutamento al previgente sistema mutualistico, caratterizzato da una generalizzata diversificazione sia delle prestazioni mutualistiche che delle relative contribuzioni, ha tenuto conto di una gradualita' sinallagmatica tra prestazioni (da verificare) e contribuzioni (da adeguare), procedendo, percio', con gradualita' al fine di colmare nel "lungo periodo" i preesistenti divari nei livelli contributivi fra categorie ex mutuate. Tale gradualita', da non protrarsi indefinitivamente, non puo' dirsi manifestamente irrazionale, ai fini dell'art. 3 Cost. (e degli artt. 32, 35 e 38 richiamati come corollario), ne' viola l'art. 97 Cost. e tanto meno il bene della salute che ritrova in concreto garanzia oggettiva nel buon andamento della P.A.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57 e 76, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 3, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12, sesto comma, d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4, quarto comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 e art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730, in riferimento agli artt. 3, 32, 35, 38 e 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte