Sentenza 167/1986 (ECLI:IT:COST:1986:167)
Massima numero 12451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  25/06/1986;  Decisione del  25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12447  12448  12449  12450  12452  12453  12454


Titolo
SENT. 167/86 E. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - ADEGUAMENTO, MODALITA' E TEMPI DELLA PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA - REGOLAMENTAZIONE DEMANDATA AD ATTI DEL GOVERNO (NON LEGISLATIVI) - ASSERITA MANCATA PREDETERMINAZIONE EX LEGE DI ELEMENTI ESSENZIALI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il consentire la regolamentazione delle procedure di contribuzione per malattia mediante provvedimenti governativi non legislativi non integra nessuna violazione della riserva relativa di legge in materia di prestazioni imposte, quando le norme sono atte, per i loro enunciati, ad escludere che la discrezionalita' amministrativa abbia a trasformarsi in arbitrio. Nella specie, tale fine e' garantito dalla previsione di una correlazione graduata dei congegni di adeguamento contributivo con l'unificazione delle prestazioni sanitarie, correlazione in cui "modalita' e tempi" della partecipazione contributiva sono "in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche", sicche' il sistema rimane ancorato, pur nell'impianto in fieri, alla disciplina precedente; nonche' alla previsione, nel procedimento di formazione, di concertate proposte dei ministri tecnici competenti dirette a circoscrivere l'ambito della delibera governativa (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57, legge 23 dicembre 1978, n. 833, in riferimento all'art. 23 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte