Sentenza 167/1986 (ECLI:IT:COST:1986:167)
Massima numero 12452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
25/06/1986; Decisione del
25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Titolo
SENT. 167/86 F. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - NATURA - LIBERI PROFESSIONISTI TITOLARI ANCHE DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE O DI PENSIONE. ASSOGGETTAMENTO A DUPLICE CONTRIBUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 167/86 F. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - NATURA - LIBERI PROFESSIONISTI TITOLARI ANCHE DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE O DI PENSIONE. ASSOGGETTAMENTO A DUPLICE CONTRIBUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'attuale disciplina dei contributi sociali di malattia, il sistema adottato conserva carattere solidaristico e non ha connotazione tributaria, e non lede, percio', il criterio di proporzionalita' dell'imposizione tributaria. Conseguentemente, non e' pertinente il riferimento all'art. 53 Cost. in merito alla duplice contribuzione imposta ai liberi professionisti che svolgono anche attivita' di lavoro dipendente o siano titolari di pensione, a fronte di un'unica prestazione sanitaria e neppure ricorre violazione del principio di uguaglianza, trattandosi di prelievi riferiti ad attivita' assolutamente diverse e percio' non omogenee ancorche' contemporanee. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57 e 76, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 3, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12, sesto comma, d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4, quarto comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 e art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Nell'attuale disciplina dei contributi sociali di malattia, il sistema adottato conserva carattere solidaristico e non ha connotazione tributaria, e non lede, percio', il criterio di proporzionalita' dell'imposizione tributaria. Conseguentemente, non e' pertinente il riferimento all'art. 53 Cost. in merito alla duplice contribuzione imposta ai liberi professionisti che svolgono anche attivita' di lavoro dipendente o siano titolari di pensione, a fronte di un'unica prestazione sanitaria e neppure ricorre violazione del principio di uguaglianza, trattandosi di prelievi riferiti ad attivita' assolutamente diverse e percio' non omogenee ancorche' contemporanee. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57 e 76, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 3, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12, sesto comma, d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4, quarto comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 e art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte