Sentenza 167/1986 (ECLI:IT:COST:1986:167)
Massima numero 12453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
25/06/1986; Decisione del
25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Titolo
SENT. 167/86 G. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - LIBERI PROFESSIONISTI - INDIVIDUAZIONE, IN VIA D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA (E, DUNQUE, CON EFFICACIA RETROATTIVA) DEI SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE A TALE TITOLO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 167/86 G. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - LIBERI PROFESSIONISTI - INDIVIDUAZIONE, IN VIA D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA (E, DUNQUE, CON EFFICACIA RETROATTIVA) DEI SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE A TALE TITOLO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' ritenersi arbitrario che l'art. 14 d.l. 12 novembre 1983, n. 463, conv. con modifiche in legge 11 novembre 1983, n. 638) con norma retroattiva (in quanto interpretativa dell'art. 3, comma primo, lett. b, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. con modifiche in legge 29 febbraio 1980, n. 33) nell'ambito della disciplina dei contributi sociali di malattia, abbia individuato i soggetti tenuti alla contribuzione tra le tradizionali e consolidate attivita' professionali (regolate mediante tenuta di albi ed elenchi); tralasciando, invece, categorie professionali emergenti, non ritenute ancora suscettibili di configurazione organica (i cui appartenenti restano comunque assoggettati alla contribuzione ad altro titolo). Quanto alla lamentata disparita' temporale, derivante dalla retroattivita' della disposizione, va quindi detto che anche il fluire del tempo puo' integrare sufficiente elemento differenziatore delle situazioni considerate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, in parte qua.) - S. n. 38/1984.
Non puo' ritenersi arbitrario che l'art. 14 d.l. 12 novembre 1983, n. 463, conv. con modifiche in legge 11 novembre 1983, n. 638) con norma retroattiva (in quanto interpretativa dell'art. 3, comma primo, lett. b, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. con modifiche in legge 29 febbraio 1980, n. 33) nell'ambito della disciplina dei contributi sociali di malattia, abbia individuato i soggetti tenuti alla contribuzione tra le tradizionali e consolidate attivita' professionali (regolate mediante tenuta di albi ed elenchi); tralasciando, invece, categorie professionali emergenti, non ritenute ancora suscettibili di configurazione organica (i cui appartenenti restano comunque assoggettati alla contribuzione ad altro titolo). Quanto alla lamentata disparita' temporale, derivante dalla retroattivita' della disposizione, va quindi detto che anche il fluire del tempo puo' integrare sufficiente elemento differenziatore delle situazioni considerate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, in parte qua.) - S. n. 38/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte