Sentenza 167/1986 (ECLI:IT:COST:1986:167)
Massima numero 12454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  25/06/1986;  Decisione del  25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12447  12448  12449  12450  12451  12452  12453


Titolo
SENT. 167/86 H. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - LIBERI PROFESSIONISTI - INDIVIDUAZIONE, IN VIA D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA (E, DUNQUE, CON EFFICACIA RETROATTIVA) DEI SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE A TALE TITOLO - NON COSTITUISCE INTERFERENZA NEL POTERE GIUDIZIARIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' il principio della irretroattivita' della legge non assurge, in assoluto, a precetto costituzionale, la legge interpretativa non costituisce di per se' interferenza nel potere giudiziario. E', percio', da escludersi, nel caso, che l'interpretazione autentica e quindi con efficacia retroattiva, operata sull'art. 3, primo comma, lett. b, d.l. n. 663/79 (conv. in legge n. 33/80), dall'art. 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che liberi professionisti obbligati alla contribuzione per malattia "sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali", comprometta la ordinaria potesta' dei giudici di interpretare la legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 104 Cost., dell'art. 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.) - S. nn. 118/1957 e 36/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte