Sentenza 168/1986 (ECLI:IT:COST:1986:168)
Massima numero 12455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  25/06/1986;  Decisione del  25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 168/86. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PERSONALE INSEGNANTE - RICERCATORI - INQUADRAMENTO NEL RUOLO - GIUDIZI DI IDONEITA' - AMMISSIONE - CATEGORIE DI BORSISTI PREVISTE - ESCLUSIONI PER I VINCITORI DI BORSE DI STUDIO BANDITE DA ENTI INTERNAZIONALI E FINANZIATE DALLO STATO ITALIANO - SISTEMAZIONE DEL PRECARIATO - PREVALENTE FINALITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 58 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo che irragionevolmente e in contrasto col principio del buon andamento della P.A. - nel prevedere l'inquadramento a domanda, nella prima applicazione del d.P.R. n. 382, nel ruolo dei ricercatori universitari, fra gli altri, di alcune categorie di borsisti - escluderebbero, invece, dai giudizi d'idoneita' per la nomina a ricercatore universitario, i vincitori di borse di studio bandite da enti internazionali e finanziate dallo Stato italiano. Trattasi, infatti, di una scelta inerente alla finalita' legislativa di eliminare il precariato universitario e non spetta alla Corte costituzionale ne' censurare le finalita' suddette, rientranti nell'ambito delle scelte di politica legislativa riservate al Parlamento, ne' ampliare, attraverso una sentenza additiva, le categorie di borsisti da ammettere ai giudizi d'idoneita' a ricercatore, al di la' delle finalita' di riassorbimento del precariato universitario, tenuto anche conto che le borse di studio vengono istituite per il perseguimento di scopi eterogenei e che le esperienze acquisite dai borsisti extrauniversitari possono essere le piu' varie; sicche' solo il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' valutarne la pertinenza e rilevanza rispetto ai fini dell'insegnamento universitario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte