Sentenza 169/1986 (ECLI:IT:COST:1986:169)
Massima numero 12456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  25/06/1986;  Decisione del  25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12457  12458  12459  12460  12461


Titolo
SENT. 169/86 A. PENSIONI - AVVOCATO E PROCURATORE - PENSIONI INDIRETTE - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DA PARTE DEI SUPERSTITI - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA ALLA CASSA NAZIONALE ANTERIORMENTE AL QUARANTESIMO ANNO DI ETA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di eguaglianza da parte dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (riforma del sistema previdenziale per gli avvocati ed i procuratori) - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 - va confermato l'orientamento gia' espresso dalla Corte la quale, a proposito di analoga questione riguardante detti professionisti, ravvisando nella legislazione piu' recente in materia di previdenza l'abbandono di precedenti strutturazioni e connotazioni mutualistiche a favore di sistemi decisamente improntati al carattere solidaristico, ha ritenuto chiaramente giustificata la discrezionale previsione di condizioni e di limiti ai benefici erogati, con riguardo ad un'eta' d'iscrizione piu' matura rispetto alla normale (occorrendo comunque precisare che, nella previdenza forense, il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di riversibilita' viene a divergere dalle corrispondenti nozioni vigenti nel rapporto di impiego pubblico e di lavoro privato). Ne' e' sostenibile che sussista disparita' tra soggetti ricadenti nell'area della precedente disciplina e soggetti incisi dalla norma successiva meno favorevole, poiche' la fissazione di un momento temporale di decorrenza si pone inevitabile la' dove si determini una qualsiasi modificazione normativa e, proprio, in ordine alle finalita' di cui alla legge n. 576 del 1980, si e' altresi' ritenuto non configurabile un diritto dell'iscritto (e percio' anche dei suoi aventi causa) alla intangibilita' del trattamento pensionistico vigente al momento in cui si e' formalizzata l'iscrizione. Nessuna violazione ricorre, infine, relativamente all'art. 38, secondo comma, Cost., il quale consente che il diritto alle prestazioni previdenziali possa venire subordinato a determinate condizioni o requisiti. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali indicati - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 -, sollevata in quanto la norma limita la concessione della pensione indiretta alle sole vedove di avvocati, i quali si siano iscritti alla Cassa nazionale prima del compimento del quarantesimo anno di eta', ed in quanto la legge e' applicabile, per i rapporti pregressi, nei confronti dei superstiti dei professionisti defunti a partire dall'1 gennaio 1982 - con conseguente vantaggio dei soggetti divenuti superstiti anteriormente a tale data, ricadenti sotto la precedente e piu' favorevole disciplina -, ed infine per il fatto che il predetto art. 7 porrebbe "nel nulla le finalita' assistenziali della Cassa"). - S. n. 132/1984, riguardante il trattamento di invalidita' degli avvocati e procuratori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte