Sentenza 169/1986 (ECLI:IT:COST:1986:169)
Massima numero 12461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  25/06/1986;  Decisione del  25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12456  12457  12458  12459  12460


Titolo
SENT. 169/86 F. PENSIONI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA ALLA RELATIVA CASSA POSTERIORMENTE AL COMPIMENTO DEL QUARANTESIMO ANNO DI ETA' - ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' A FAVORE DEI SUPERSTITI - IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, contenente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, escludendo dal trattamento di riversibilita' i superstiti dei pensionati della Cassa nazionale, iscrittisi pero' in precedenza alla Cassa stessa dopo il quarantesimo anno di eta', risulta gravemente discriminatoria e non sorretta da alcuna giustificazione razionale a fronte del conseguito beneficio, gia' erogato in capo all'iscritto, dato che il cespite pensionistico, per il fatto stesso dell'intervenuta sua liquidazione e dell'intero godimento all'atto del decesso, e' posto - tangibilmente - quale indice di sopperimento alle esigenze di vita e di sostentamento familiare; ne', d'altro canto, la pensione di riversibilita' che, nell'intero complesso della legislazione previdenziale, resta naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della pensione diretta fruita dal lavoratore, puo' essere in alcun modo sottratta ai superstiti, i quali ne abbiano, comunque, titolo, per vincolo familiare. Pertanto, detta norma e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - limitatamente alle parole "di riversibilita' ed", restando conseguentemente assorbito ogni altro rilievo prospettato in subordine, circa la operativita' temporale della restrizione ex art. 7, giusta il successivo art. 25, secondo comma, della stessa legge n. 6 del 1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte