Sentenza 170/1986 (ECLI:IT:COST:1986:170)
Massima numero 12462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  25/06/1986;  Decisione del  25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12463  12464


Titolo
SENT. 170/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ATTI IMPUGNABILI - DECRETI DELEGATI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI AFFRANCAZIONE DEI CANONI - ASSERITA NATURA REGOLAMENTARE - ESCLUSIONE - NATURA DI DECRETO DELEGATO - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Diversamente da quelle regolamentari, le disposizioni contenute nei decreti delegati - i quali come tali hanno forza di legge e rientrano quindi nella previsione dell'art. 134, primo comma, Cost. - non sono insuscettibili, per loro natura, di giudizio di legittimita' costituzionale. (Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 r.d. 7 febbraio 1926, n. 426 - impugnato per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma primo, e 113 Cost., nella parte in cui subordina la proponibilita' della domanda di affrancazione di prestazioni perpetue, al preventivo deposito del prezzo di riscatto - in quanto detto decreto non ha natura regolamentare bensi' di decreto delegato, essendo stato emesso in base all'art. 20 della legge 11 giugno 1925, n. 998 - che autorizzo' il Governo ad emanare "le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della (detta) legge, nonche' a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti" - e quindi diretto a dettare il regime transitorio dalla precedente alla successiva disciplina, ed inoltre ad operare il necessario coordinamento delle norme che regolano la materia, funzione, questa, che non puo' essere svolta se non da disposizioni aventi, nella gerarchia delle fonti, natura pari a quella delle norme medesime, il che, peraltro, nella specie, trova conferma negli elementi esteriori e nell'assenza dei requisiti procedimentali dei provvedimenti regolamentari, quale il parere del Consiglio di Stato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte