Sentenza 170/1986 (ECLI:IT:COST:1986:170)
Massima numero 12464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  25/06/1986;  Decisione del  25/06/1986
Deposito del 01/07/1986; Pubblicazione in G. U. 09/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12462  12463


Titolo
SENT. 170/86 C. RENDITA - RENDITA PERPETUA (CONTRATTO DI) - RISCATTO - ESERCIZIO - DOMANDA GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE - LIMITI - DEPOSITO PREVENTIVO DEL PREZZO DI RISCATTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA IN GIUDIZIO DEI DIRITTI SOGGETTIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il diritto alla tutela giurisdizionale non puo' ritenersi cosi' assoluto ed illimitato da fare escludere - in tema di oneri collegati alla pretesa dedotta in giudizio - la legittimita' costituzionale di rimedi intesi ad evitare uno sviamento della funzione propria del processo, in conseguenza della proposizione di domande palesemente infondate o meramente pretestuose. Pertanto e' costituzionalmente legittimo l'art. 10 r.d. 7 febbraio 1926, n. 426, che subordina la proponibilita' della domanda di affrancazione di prestazioni perpetue, al preventivo deposito del prezzo di riscatto, in quanto questo e' imposto per assicurare preventivamente la serieta' della domanda dell'attore e - una volta definito favorevolmente il giudizio - l'adempimento della sua obbligazione, onde non sia alterato il sinallagma del rapporto giuridico tra le parti. E cio' secondo una ratio normativa valida anche nei confronti dei terzi, rispetto ai quali l'effetto sostanziale della sentenza si verifica nel momento dell'annotazione della medesima, proprio sul presupposto della sua efficacia immediata, collegata al previo deposito del prezzo stesso. Ne' rileva in contrario la qualificazione del detto deposito come presupposto processuale - e non come condizione dell'azione - operata dalla giurisprudenza della Cassazione, poiche', se l'onere e' stato correttamente imposto dalla legge, la sua qualificazione e la conseguente incidenza nell'iter procedimentale e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore, salvo il controllo di legittimita' costituzionale sotto il profilo dell'arbitrarieta' o irrazionalita' della norma, insussistenti nella specie. Ne', infine, e' pertinente il richiamo ad altre disposizioni, che variamente disciplinano alcuni oneri connessi alla proposizione delle domande giudiziali, trattandosi, appunto, di materia riservata, nei limiti suddetti alla discrezionalita' del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 113 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 10, secondo comma, nella parte in cui dispone che, nelle cause di affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, il mancato deposito del prezzo di riscatto rende improponibile la domanda, sollevata sotto il profilo che tale norma sarebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e di difesa in giudizio, in quanto impositiva di un ostacolo processuale non giustificato da motivi di interesse pubblico e di funzionalita' del processo). - S. nn. 157/1969; 80/1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte