Sentenza 171/1986 (ECLI:IT:COST:1986:171)
Massima numero 12465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Titolo
SENT. 171/86 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI-GIOCATTOLO PRIVE DEL TAPPO ROSSO - PENA EDITTALE - MERA DETENZIONE E PORTO FUORI DELLA PROPRIA ABITAZIONE - ASSERITA ARBITRARIA EQUIPARAZIONE QUOAD POENAM DI TALI COMPORTAMENTI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 171/86 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI-GIOCATTOLO PRIVE DEL TAPPO ROSSO - PENA EDITTALE - MERA DETENZIONE E PORTO FUORI DELLA PROPRIA ABITAZIONE - ASSERITA ARBITRARIA EQUIPARAZIONE QUOAD POENAM DI TALI COMPORTAMENTI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il fatto che in un'unica, generale previsione incriminatrice (anziche' in articoli distinti) siano ricompresi comportamenti diversi, non ne comporta l'equiparazione allorche' - come nel caso delle armi-giocattolo - il legislatore abbia stabilito - e per il porto e per la detenzione di esse - una pena variabile tra un minimo ed un massimo: giacche' e' in tal modo demandato al giudice di enucleare le singole sottofattispecie incluse (pur se non compiutamente descritte) nel (tipizzato) modello generale, e di applicare (ai sensi degli artt. 132 e 133 cod.pen.) pene in concreto diverse - sia pur entro i limiti edittali - adeguate (necessariamente anche) al diverso disvalore oggettivo delle sottofattispecie anzidette; ne' e' sintomo di assoluta irrazionalita' (trattandosi di valutazione tecnico-politica) che il legislatore abbia (invece) distribuito in articoli distinti le ipotesi di detenzione e quella di porto di armi da guerra o di armi comuni da sparo. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi quarto e sesto dell'art. 5 legge 18 aprile 1975, n. 110 in parte qua).
Il fatto che in un'unica, generale previsione incriminatrice (anziche' in articoli distinti) siano ricompresi comportamenti diversi, non ne comporta l'equiparazione allorche' - come nel caso delle armi-giocattolo - il legislatore abbia stabilito - e per il porto e per la detenzione di esse - una pena variabile tra un minimo ed un massimo: giacche' e' in tal modo demandato al giudice di enucleare le singole sottofattispecie incluse (pur se non compiutamente descritte) nel (tipizzato) modello generale, e di applicare (ai sensi degli artt. 132 e 133 cod.pen.) pene in concreto diverse - sia pur entro i limiti edittali - adeguate (necessariamente anche) al diverso disvalore oggettivo delle sottofattispecie anzidette; ne' e' sintomo di assoluta irrazionalita' (trattandosi di valutazione tecnico-politica) che il legislatore abbia (invece) distribuito in articoli distinti le ipotesi di detenzione e quella di porto di armi da guerra o di armi comuni da sparo. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi quarto e sesto dell'art. 5 legge 18 aprile 1975, n. 110 in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte