Sentenza 171/1986 (ECLI:IT:COST:1986:171)
Massima numero 12467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  27/06/1986;  Decisione del  27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12465  12466  12468


Titolo
SENT. 171/86 C. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI GIOCATTOLO PRIVE DEL TAPPO ROSSO INCORPORATO - PENA EDITTALE - MERA DETENZIONE - PREVISIONE DI MINIMO EDITTALE SUPERIORE A QUELLO PER LA DETENZIONE DI ARMA COMUNE DA SPARO O DI PARTI DI ESSE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Atteso che il giudizio comparativo circa la congruita' di due diversi minimi di pena va operato ponendo tra loro a raffronto i due comportamenti meno pericolosi rispettivamente enucleabili dalle fattispecie incriminatrici cui gli stessi minimi si riferiscono - non irrazionalmente il legislatore ha stabilito per la detenzione illegale di "armi comuni da sparo" o di "parti di esse" un minimo edittale inferiore a quello per la detenzione di arma-giocattolo senza tappo incorporato: dacche' quest'ultimo comportamento (che e' il meno grave tra quelli incriminati dall'art. 5 cit.) e' (o almeno puo` rivelarsi) piu' pericoloso della detenzione illegale di una "parte" di arma comune da sparo (che, analogamente, e' il comportamento meno grave tra quelli incriminati dagli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, sostituiti dagli artt. 10 e 14, legge n. 497 del 1974); ne' rileva invocare in contrario l'applicabilita' (soltanto) in tale ultima ipotesi della speciale attenuante di cui all'art. 5, l. n. 895 cit.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in parte qua.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte