Sentenza 172/1986 (ECLI:IT:COST:1986:172)
Massima numero 12469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  27/06/1986;  Decisione del  27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12470


Titolo
SENT. 172/86 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA - PERIODI DI IMPOSTA ANTECEDENTI AL 31 OTTOBRE 1973 - POSSIBILITA' DI DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DELLE PENDENZE - PROCEDIMENTO - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - APPLICAZIONE DI MAGGIORAZIONE AUTOMATICA - INCONFERENTE RICHIAMO AL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 53 Cost. riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non il relativo contenzioso e la tutela giurisdizionale dei contribuenti. E' percio' da escludere che sia in contrasto con esso l'art. 3 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (come modificato dall'art. unico l. 19 dicembre 1973, n. 823), il quale non prevede alcun sistema d'imposizione (regolato dalle singole leggi d'imposta) disponendo soltanto in ordine alla definizione in via amministrativa delle controversie tributarie relative al vecchio sistema di tassazione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dall'art. unico della l. 19 dicembre 1973, n. 823). - O. nn. 367/1973 e 252/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte