Sentenza 173/1986 (ECLI:IT:COST:1986:173)
Massima numero 12471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Titolo
SENT. 173/86 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - PENSIONI - PENSIONI DI ANZIANITA' E VECCHIAIA - ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - BASE PENSIONABILE - ESCLUSIONE DELLE QUOTE DI RETRIBUZIONE ECCEDENTI UN PREFISSATO MASSIMALE (C.D. "TETTO") - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 173/86 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - PENSIONI - PENSIONI DI ANZIANITA' E VECCHIAIA - ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - BASE PENSIONABILE - ESCLUSIONE DELLE QUOTE DI RETRIBUZIONE ECCEDENTI UN PREFISSATO MASSIMALE (C.D. "TETTO") - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversita' di trattamento dei pensionati gia' dipendenti da imprenditori privati, soggetti al regime generale ordinario di assicurazione e previdenza, rispetto ai dipendenti di enti pubblici economici o dello Stato - per i quali non vi e' limite all'ammontare della retribuzione pensionabile - ovvero rispetto ad appartenenti ad altre categorie di lavoratori subordinati dipendenti per cui vigono gestioni speciali o fondi speciali, trova giustificazione, di fronte al principio costituzionale di uguaglianza, sia per le peculiarita' che connotano i rapporti di lavoro di tali categorie - a cui si correlano diversita' e particolarita' previdenziali - sia per la spiccata diversita' sussistente tra i regimi speciali (collegati all'entita' dei contributi versati) ed il regime ordinario generale (contraddistinto dal criterio di solidarieta' e dall'apporto finanziario dello Stato, dalla differenziazione delle contribuzioni derivante dalla diversita' dei rapporti lavorativi, dall'esistenza di pensioni "minime", di pensioni sociali, ecc.); spettando in ogni caso al legislatore (in quanto scelta di politica sociale ed economica) la piena e definitiva realizzazione dell'attuale tendenza all'omogeneizzazione del regime previdenziale delle varie categorie. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni; dell'art. 14, comma sesto (quinto, nel testo sostituito dall'art. 26, legge n. 160 del 1975), legge 30 aprile 1969, n. 153; e dell'art. 27, commi terzo e quarto, legge 3 giugno 1975, n. 160, denunciati in quanto, ai fini del calcolo delle pensioni di anzianita' e vecchiaia degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, escludono la computabilita' delle quote di retribuzione eccedenti il prefissato (rigido) limite massimo). - S. nn. 28/1984; 144/1984; O. n. 44/1985.
La diversita' di trattamento dei pensionati gia' dipendenti da imprenditori privati, soggetti al regime generale ordinario di assicurazione e previdenza, rispetto ai dipendenti di enti pubblici economici o dello Stato - per i quali non vi e' limite all'ammontare della retribuzione pensionabile - ovvero rispetto ad appartenenti ad altre categorie di lavoratori subordinati dipendenti per cui vigono gestioni speciali o fondi speciali, trova giustificazione, di fronte al principio costituzionale di uguaglianza, sia per le peculiarita' che connotano i rapporti di lavoro di tali categorie - a cui si correlano diversita' e particolarita' previdenziali - sia per la spiccata diversita' sussistente tra i regimi speciali (collegati all'entita' dei contributi versati) ed il regime ordinario generale (contraddistinto dal criterio di solidarieta' e dall'apporto finanziario dello Stato, dalla differenziazione delle contribuzioni derivante dalla diversita' dei rapporti lavorativi, dall'esistenza di pensioni "minime", di pensioni sociali, ecc.); spettando in ogni caso al legislatore (in quanto scelta di politica sociale ed economica) la piena e definitiva realizzazione dell'attuale tendenza all'omogeneizzazione del regime previdenziale delle varie categorie. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni; dell'art. 14, comma sesto (quinto, nel testo sostituito dall'art. 26, legge n. 160 del 1975), legge 30 aprile 1969, n. 153; e dell'art. 27, commi terzo e quarto, legge 3 giugno 1975, n. 160, denunciati in quanto, ai fini del calcolo delle pensioni di anzianita' e vecchiaia degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, escludono la computabilita' delle quote di retribuzione eccedenti il prefissato (rigido) limite massimo). - S. nn. 28/1984; 144/1984; O. n. 44/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte