Sentenza 17/2021 (ECLI:IT:COST:2021:17)
Massima numero 43463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  14/01/2021;  Decisione del  14/01/2021
Deposito del 11/02/2021; Pubblicazione in G. U. 17/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43461  43462


Titolo
Reati e pene - Principio di legalità in materia penale - Ratio - Necessità di un intervento di matrice parlamentare, o della stessa forza, a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo (in particolare: della libertà personale) - Impossibilità, per la Corte costituzionale, di interventi che incidano in peius sulle fattispecie criminose o sulla loro punibilità - Necessità, comunque, di evitare zone franche dal controllo di legittimità costituzionale.

Testo

L'art. 25, secondo comma, Cost., demanda il potere di normazione in materia penale, in quanto incidente sui diritti fondamentali dell'individuo (e, in particolare, sulla libertà personale), a una legge di diretta matrice parlamentare, oppure a un atto avente forza di legge, comunque connesso all'intervento parlamentare, giacché proprio al «soggetto-Parlamento», che incarna la rappresentanza politica della Nazione, spettano le scelte di politica criminale, con i relativi delicati bilanciamenti tra diritti e interessi contrapposti. Questo principio impedisce alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque attinenti alla punibilità, salve specifiche eccezioni, che assicurano la dovuta ampiezza del controllo di legittimità costituzionale, ma non vulnerano il principio costituzionale della riserva di legge. Sicché, una volta stabilito che anche le norme concernenti variazioni in peius del trattamento in fase di esecuzione della pena possono attenere alla "sostanza" della sanzione penale, deve riconoscersi che tali norme - senza effetto retroattivo - possono essere adottate unicamente mediante il ricorso alla legge in senso formale, o agli atti aventi forza di legge. (Precedenti indicati: sentenze n. 189 del 2019, n. 155 del 2019, n. 37 del 2019, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014, n. 394 del 2006 e n. 487 del 1989; ordinanze n. 219 del 2020, n. 282 e n. 59 del 2019).

Il divieto di interventi in malam partem in materia penale da parte della Corte costituzionale subisce delle eccezioni, progressivamente individuate nella prospettiva di superare l'esistenza, nell'ordinamento, di "zone franche" dal controllo di legittimità costituzionale, quali, ad esempio, quelle incentrate sull'asserita irregolarità del procedimento di produzione delle norme dell'ordinamento penitenziario, di "norme di favore" e di norme che contravvengono ad obblighi di matrice sovranazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2019, n. 155 del 2019, n. 40 del 2019 e n. 37 del 2019; ordinanza n. 219 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte