Sentenza 173/1986 (ECLI:IT:COST:1986:173)
Massima numero 12474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Titolo
SENT. 173/86 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - PENSIONI - PENSIONI DI ANZIANITA' E VECCHIAIA - LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE - NON COMPUTABILITA' DI PARTE DELLA RETRIBUZIONE E DEI CONTRIBUTI VERSATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA SUFFICIENZA E ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 173/86 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - PENSIONI - PENSIONI DI ANZIANITA' E VECCHIAIA - LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE - NON COMPUTABILITA' DI PARTE DELLA RETRIBUZIONE E DEI CONTRIBUTI VERSATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA SUFFICIENZA E ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I principi di proporzionalita' e di adeguatezza - di cui agli artt. 36, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. (il quale ultimo assorbe, per alcuni profili, sia l'art. 35 che l'art. 36 Cost.) -, riferibili anche al trattamento pensionistico, non comportano necessaria ed integrale coincidenza tra pensione ed ultima retribuzione (ne' un costante adeguamento al mutevole potere di acquisto della moneta), sussistendo, bensi', per la loro graduale attuazione, una sfera di discrezionalita' riservata al legislatore: il quale, entro i confini della ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed i limiti delle prestazioni previdenziali anche in maniera differenziata per le diverse categorie, rapportandoli al momento storico ed economico concreto; e di determinarne l'ammontare sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i lavoratori, che ne sono i beneficiari, e delle disponibilita' finanziarie. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surriportati - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni; dell'art. 14, comma sesto (quinto, nel testo sostituito dall'art. 26, legge n. 160 del 1975), legge 30 aprile 1969, n. 153; e dell'art. 27, commi terzo e quarto, legge 3 giugno 1975, n. 160, denunciati in quanto, ai fini del calcolo delle pensioni di anzianita' e vecchiaia degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, escludono la computabilita' delle quote di retribuzione eccedenti il prefissato (rigido) limite massimo). - S. nn. 26/1980; 213/1972; 349/1985.
I principi di proporzionalita' e di adeguatezza - di cui agli artt. 36, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. (il quale ultimo assorbe, per alcuni profili, sia l'art. 35 che l'art. 36 Cost.) -, riferibili anche al trattamento pensionistico, non comportano necessaria ed integrale coincidenza tra pensione ed ultima retribuzione (ne' un costante adeguamento al mutevole potere di acquisto della moneta), sussistendo, bensi', per la loro graduale attuazione, una sfera di discrezionalita' riservata al legislatore: il quale, entro i confini della ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed i limiti delle prestazioni previdenziali anche in maniera differenziata per le diverse categorie, rapportandoli al momento storico ed economico concreto; e di determinarne l'ammontare sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i lavoratori, che ne sono i beneficiari, e delle disponibilita' finanziarie. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surriportati - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni; dell'art. 14, comma sesto (quinto, nel testo sostituito dall'art. 26, legge n. 160 del 1975), legge 30 aprile 1969, n. 153; e dell'art. 27, commi terzo e quarto, legge 3 giugno 1975, n. 160, denunciati in quanto, ai fini del calcolo delle pensioni di anzianita' e vecchiaia degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, escludono la computabilita' delle quote di retribuzione eccedenti il prefissato (rigido) limite massimo). - S. nn. 26/1980; 213/1972; 349/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte