Sentenza 173/1986 (ECLI:IT:COST:1986:173)
Massima numero 12475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  27/06/1986;  Decisione del  27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12471  12472  12473  12474  12476


Titolo
SENT. 173/86 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - PENSIONI DI ANZIANITA' E VECCHIAIA - LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE - ESCLUSIONE DELLE QUOTE DI RETRIBUZIONE ECCEDENTI UN PREFISSATO MASSIMALE (C.D. "TETTO") - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - PROPORZIONALITA' TRA CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - NECESSITA' DI ASSICURARE LE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La contribuzione previdenziale (giustificata, in se', anche da esigenze di autofinanziamento del settore e di corretto funzionamento del mercato) non e' un'imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, per cui i contributi relativi alla parte di retribuzione non pensionabile non costituiscono un prelievo fiscale aggiuntivo, ma concorrono ad alimentare un sistema previdenziale che - abbandonata (a partire dal d.P.R. n. 488 del 1968) la logica chiusa dlela mutualita' corporativa - appare informato al modello della sicurezza sociale ed ai principi della solidarieta' operanti nei confronti dei membri della collettivita', nel quale i lavoratori a redditi piu' alti partecipano anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi piu' bassi, mentre si allarga sempre piu' l'area dell'"assistenza"; sicche', il principio di proporzionalita' tra contribuzione e prestazioni previdenziali non comporta (assoluta) corrispondenza nell'ammontare delle une e delle altre, ma va inteso ragionevolmente, nel senso che il legislatore non puo' negare del tutto le prestazioni ne' ridurle ad un minimo assoluto, dovendo assicurare, in ogni caso, le esigenze di vita del lavoratore. Tanto meno puo' dirsi arbitraria - pur con l'auspicio di una sollecita elaborazione di norme adeguate in materia di proporzione tra contributi, retribuzione e pensione - la scelta di un siffatto composto sistema (in luogo di un piu' deciso ricorso alla manovra fiscale per sopperire alle esigenze finanziarie legate all'"assistenza"), trattandosi di scelte di politica economico-sociale comunque riservate al legislatore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni; dell'art. 14, comma sesto (quinto, nel testo sostituito dall'art. 26, legge n. 160 del 1975), legge 30 aprile 1969, n. 153; e dell'art. 27, commi terzo e quarto, legge 3 giugno 1975, n. 160, denunciati in quanto, ai fini del calcolo delle pensioni di anzianita' e vecchiaia degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, escludono la computabilita' delle quote di retribuzione eccedenti il prefissato (rigido) limite massimo). - S. nn. 23/1968; 146/1972; 349/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte