Sentenza 173/1986 (ECLI:IT:COST:1986:173)
Massima numero 12476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  27/06/1986;  Decisione del  27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12471  12472  12473  12474  12475


Titolo
SENT. 173/86 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - PENSIONI - PENSIONI DI ANZIANITA' E VECCHIAIA - ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - MASSIMALE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE - OMESSA PREVISIONE DI MECCANISMI DI INDICIZZAZIONE DEL MASSIMALE RELATIVO AI TRATTAMENTI ANTERIORI AL 31 DICEMBRE 1980 - MANCATO ADEGUAMENTO ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA PER L'ANNO 1982 DEL MASSIMALE STABILITO PER I TRATTAMENTI LIQUIDATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1980 - LIMITAZIONE AL SOLO PERIODO SUCCESSIVO ALL'1 GENNAIO 1983 DELLA PEREQUAZIONE DEL MASSIMALE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE - OMESSO ADEGUAMENTO DI TRATTAMENTI GIA' IN GODIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, SUFFICIENZA E ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Dall'esame delle molteplici norme intervenute ad elevare l'importo del "tetto pensionabile" e ad adeguare i trattamenti (minimi e superiori al minimo) ai mutamenti del costo della vita, si desume che il legislatore ha operato con gradualita', secondo scelte di politica sociale ed economica e secondo le necessita' del bilancio, incrementando le pensioni sociali e quelle minime in misura maggiore rispetto alle pensioni piu' elevate, ma contenendo, comunque, la diminuzione di redditivita' dei trattamenti in dimensioni accettabili - sia quantitative che temporali - col limitare solo ad alcuni anni la durata delle discipline piu' restrittive: sicche', anche per tale carattere contingente e temporaneo, e' da escludere la illegittimita' costituzionale di dette norme. D'altra parte, la gradualita' delle riforme e delle discipline previdenziali, anche migliorative, esige, nell'ambito della discrezionalita' legislativa, la dilazione nel tempo e la progressivita' temporale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, 38, comma secondo, e 53, comma primo - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non prevede la perequazione (o altri idonei meccanismi di indicizzazione) del massimale di retribuzione pensionabile vigente fino al 31 dicembre 1980; dell'art. 19, legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non adegua alla svalutazione monetaria per l'anno 1982 il massimale di retribuzione pensionabile fissato per le pensioni liquidate successivamente al 31 dicembre 1980; e dell'art. 3, comma tredicesimo, legge 29 maggio 1982, n. 297, nelle parti in cui limita al periodo successivo all'1 gennaio 1983 la perequazione automatica annuale dell'anzidetto massimale fissato dall'art. 19, legge n. 155 cit., ed esclude da tale (irretroattivo) adeguamento le pensioni aventi decorrenza anteriore all'1 gennaio 1981). - S. nn. 349/1985; 12/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte