Sentenza 174/1986 (ECLI:IT:COST:1986:174)
Massima numero 12477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 174/86. REGIONE VALLE D'AOSTA - DEMANIO E PATRIMONIO - PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI - CONTESTATA ESORBITANZA DAI LIMITI DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 174/86. REGIONE VALLE D'AOSTA - DEMANIO E PATRIMONIO - PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI - CONTESTATA ESORBITANZA DAI LIMITI DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche ad ammettere che l'esigenza della "certezza del diritto" rientri fra i "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato", cui, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto speciale, deve conformarsi la legislazione della Valle d'Aosta, essa non puo' dirsi comunque violata dalla legge della regione Valle d'Aosta riapprovata il 26 settembre 1985 (intervento straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali) perche' l'art. 2 della stessa legge - col prevedere che "la Giunta regionale sottoporra' al Consiglio i relativi provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 1, lettera j), della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66" - chiarisce il carattere di pura e semplice copertura finanziaria rivestito dalla legge stessa e demanda al Consiglio regionale l'approvazione dei conseguenti atti di acquisizione dei singoli beni, da sottoporre puntualmente al controllo dell'apposita "Commissione di coordinamento". Lo stesso articolo, inoltre, in virtu' del predetto richiamo alla legge regionale n. 66 del 1979, permette di identificare la natura dei beni di cui si controverte; per cui non risponde al vero che la regione Valle d'Aosta possa sottrarsi ai controlli statali ed acquistare beni, senza alcun collegamento con le esigenze proprie delle materie di sua competenza. Per le stesse ragioni, e' da escludersi che la legge regionale in questione vulneri l'art. 97 Cost., il quale - anche a voler ritenere che sancisca una qualche riserva della pubblica amministrazione - non appare invocato a proposito, mentre e' del tutto fuor di luogo il riferimento all'art. 43 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via principale avverso la legge regionale della Valle d'Aosta approvata il 3 luglio e riapprovata il 26 settembre 1985, in riferimento agli artt. 2 d.P.R. 26 febbraio 1948, n. 4 e 43 e 97 Cost.). - S. n. 101/1986.
Anche ad ammettere che l'esigenza della "certezza del diritto" rientri fra i "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato", cui, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto speciale, deve conformarsi la legislazione della Valle d'Aosta, essa non puo' dirsi comunque violata dalla legge della regione Valle d'Aosta riapprovata il 26 settembre 1985 (intervento straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali) perche' l'art. 2 della stessa legge - col prevedere che "la Giunta regionale sottoporra' al Consiglio i relativi provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 1, lettera j), della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66" - chiarisce il carattere di pura e semplice copertura finanziaria rivestito dalla legge stessa e demanda al Consiglio regionale l'approvazione dei conseguenti atti di acquisizione dei singoli beni, da sottoporre puntualmente al controllo dell'apposita "Commissione di coordinamento". Lo stesso articolo, inoltre, in virtu' del predetto richiamo alla legge regionale n. 66 del 1979, permette di identificare la natura dei beni di cui si controverte; per cui non risponde al vero che la regione Valle d'Aosta possa sottrarsi ai controlli statali ed acquistare beni, senza alcun collegamento con le esigenze proprie delle materie di sua competenza. Per le stesse ragioni, e' da escludersi che la legge regionale in questione vulneri l'art. 97 Cost., il quale - anche a voler ritenere che sancisca una qualche riserva della pubblica amministrazione - non appare invocato a proposito, mentre e' del tutto fuor di luogo il riferimento all'art. 43 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via principale avverso la legge regionale della Valle d'Aosta approvata il 3 luglio e riapprovata il 26 settembre 1985, in riferimento agli artt. 2 d.P.R. 26 febbraio 1948, n. 4 e 43 e 97 Cost.). - S. n. 101/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Costituzione
art. 43
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte