Sentenza 175/1986 (ECLI:IT:COST:1986:175)
Massima numero 12478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 175/86. TRIBUTI IN GENERE - CONDONO TRIBUTARIO - DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI - SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENDENZE MEDIANTE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - CONDIZIONI - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO - DIPENDENZA DA UN'ATTIVITA' MERAMENTE EVENTUALE DELL'AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 175/86. TRIBUTI IN GENERE - CONDONO TRIBUTARIO - DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI - SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENDENZE MEDIANTE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - CONDIZIONI - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO - DIPENDENZA DA UN'ATTIVITA' MERAMENTE EVENTUALE DELL'AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, consentendo la notifica di accertamenti, in rettifica o d'ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto determina una disparita' di trattamento fra i contribuenti che posti in identica situazione iniziale - non assoggettati cioe', al 14 luglio 1982 (data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 429 del 1982), ad alcuna notifica di accertamento - vengono successivamente discriminati, in dipendenza di atti degli uffici finanziari, resi arbitri di effettuare tali notifiche - per di piu' con condotta difforme gli uni dagli altri - fino al 30 novembre 1982, e quindi di consentire solo ai contribuenti "non accertati" di avvalersi della piu' favorevole procedura della "definizione automatica" delle pendenze, di cui all'art. 19 stesso d.l.: e cio' tanto piu' che le dichiarazioni integrative da parte dei contribuenti medesimi non potevano essere presentate prima del 10 novembre 1982. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 - come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 - nella parte in cui consente la notifica di accertamenti, in rettifica o d'ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982. - S. nn. 85/1965 e 121/1967.
L'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, consentendo la notifica di accertamenti, in rettifica o d'ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto determina una disparita' di trattamento fra i contribuenti che posti in identica situazione iniziale - non assoggettati cioe', al 14 luglio 1982 (data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 429 del 1982), ad alcuna notifica di accertamento - vengono successivamente discriminati, in dipendenza di atti degli uffici finanziari, resi arbitri di effettuare tali notifiche - per di piu' con condotta difforme gli uni dagli altri - fino al 30 novembre 1982, e quindi di consentire solo ai contribuenti "non accertati" di avvalersi della piu' favorevole procedura della "definizione automatica" delle pendenze, di cui all'art. 19 stesso d.l.: e cio' tanto piu' che le dichiarazioni integrative da parte dei contribuenti medesimi non potevano essere presentate prima del 10 novembre 1982. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 - come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 - nella parte in cui consente la notifica di accertamenti, in rettifica o d'ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982. - S. nn. 85/1965 e 121/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte