Sentenza 176/1986 (ECLI:IT:COST:1986:176)
Massima numero 12479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12480
Titolo
SENT. 176/86 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LAVORATORI ULTRASESSANTACINQUENNI NON PENSIONATI NE' AVENTI DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO LIMITATO AD ALCUNE IPOTESI - NON APPLICABILITA' DEL DIVIETO IN CASO DI LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA TUTELA ACCORDATA AGLI ALTRI LAVORATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 176/86 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LAVORATORI ULTRASESSANTACINQUENNI NON PENSIONATI NE' AVENTI DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO LIMITATO AD ALCUNE IPOTESI - NON APPLICABILITA' DEL DIVIETO IN CASO DI LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA TUTELA ACCORDATA AGLI ALTRI LAVORATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Sulla base dei principi gia' formulati dalla Corte - nella decisione con cui, dichiarando la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 11, primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604 (sui licenziamenti individuali), ha esteso ai lavoratori ultrasessantacinquenni non pensionati ne' in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, le garanzie di cui agli artt. 2 (necessita' della forma scritta del licenziamento e comunicazione, se richiesta, dei motivi) e 5 (onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo a carico del datore di lavoro) di detta legge - deve ora affermarsi che anche ai predetti soggetti va riconosciuta la stessa tutela accordata agli altri lavoratori, cioe' quelle cautele e quelle garanzie volte al rispetto della personalita' umana ed indicative del valore spettante al lavoro nella moderna societa', non potendosi - e tanto piu' - nell'epoca presente, in cui la durata della vita media si e' prolungata ed il lavoro e' reso meno usurante dalla meccanizzazione, assumere l'eta' piu' avanzata come indice, di per se', di un minor rendimento fisico e psichico nei confronti del datore e dell'impresa e quindi a fondamento di un trattamento discriminatorio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 4 (violato, quest'ultimo, in quanto la tutela del diritto al lavoro e' strettamente connessa all'attuazione del principio di uguaglianza) - il succitato art. 11, comma primo, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude l'applicabilita' degli artt. 1 (necessita' di giusta causa a fondamento del licenziamento dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o di un giustificato motivo) e 3 (sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa) della stessa legge, nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'. - S. n. 174/1971.
Sulla base dei principi gia' formulati dalla Corte - nella decisione con cui, dichiarando la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 11, primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604 (sui licenziamenti individuali), ha esteso ai lavoratori ultrasessantacinquenni non pensionati ne' in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, le garanzie di cui agli artt. 2 (necessita' della forma scritta del licenziamento e comunicazione, se richiesta, dei motivi) e 5 (onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo a carico del datore di lavoro) di detta legge - deve ora affermarsi che anche ai predetti soggetti va riconosciuta la stessa tutela accordata agli altri lavoratori, cioe' quelle cautele e quelle garanzie volte al rispetto della personalita' umana ed indicative del valore spettante al lavoro nella moderna societa', non potendosi - e tanto piu' - nell'epoca presente, in cui la durata della vita media si e' prolungata ed il lavoro e' reso meno usurante dalla meccanizzazione, assumere l'eta' piu' avanzata come indice, di per se', di un minor rendimento fisico e psichico nei confronti del datore e dell'impresa e quindi a fondamento di un trattamento discriminatorio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 4 (violato, quest'ultimo, in quanto la tutela del diritto al lavoro e' strettamente connessa all'attuazione del principio di uguaglianza) - il succitato art. 11, comma primo, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude l'applicabilita' degli artt. 1 (necessita' di giusta causa a fondamento del licenziamento dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o di un giustificato motivo) e 3 (sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa) della stessa legge, nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'. - S. n. 174/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte